N. 00849/2014REG.PROV.COLL.
N. 07277/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7277 del 2006, proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Larcher, Renate von Guggenberg e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
contro
Collegio Provinciale Infermieri – Assistenti Sanitari ed Infermieri Pediatrici di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Berenzi Paolo, Tomanin Maurizio e Rosatti Friedrich, rappresentati e difesi dagli avvocati Manfred Schullian, Christoph Senoner e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
nei confronti di
Croce Bianca – Associazione Provinciale di Soccorso – Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Markus von Zieglauer, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale XXI Aprile, 11;
Ministero della salute, non costituito in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 244/2006, resa tra le parti e concernente: approvazione programma di formazione per soccorritori;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Costa, Luigi Manzi, Salvatore Alberto Romano e von Zieglauer;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. – Sezione autonoma di Bolzano – previa reiezione delle eccezioni pregiudiziali di irricevibilità dei motivi aggiunti e di inammissibilità del ricorso originario per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, per carenza di legittimazione attiva in capo a tutti i ricorrenti e per difetto d’interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti persone fisiche, sollevate dalle parti resistenti – accoglieva il ricorso n. 58 del 2005 (integrato da motivi aggiunti), con il quale il Collegio provinciale infermieri e tre infermieri professionali in proprio avevano impugnato la deliberazione della Giunta provinciale n. 3775 del 18 ottobre 2004, di approvazione del programma e degli obiettivi di approfondimento della formazione di livello ‘C’ per autisti soccorritori e soccorritori volontari, operanti nel settore dell’assistenza sanitaria di emergenza. Nel giudizio erano intervenuti, ad opponendum, l’Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca (per opporsi al ricorso), nonché, ad adiuvandum, il Ministero della salute (per sostenere le ragioni dei ricorrenti).
La statuizione di accoglimento si fondava sui seguenti passaggi motivazionali:
– pur dovendosi ravvisare la sussistenza della competenza legislativa esclusiva [ex art. 8, nn. 13) e 29), d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige)] e rispettivamente concorrente [ex art. 9, n. 10), d.P.R. n. 670 del 1972] della Provincia autonoma di Bolzano, e della correlativa competenza amministrativa, in materia di formazione del