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NORMATIVA LAMPEGGIANTI

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3 Comments

Moreno

Settembre 18, 2014at 8:11 pm

Grazie Max che hai pubblicato questa normativa.
Con occasione vorrei porgere una domanda a tutti voi?
Secondo voi è legale portare il dispositivo supplementare visivo sempre acceso?
Parlo magari quando si rientra dopo un servizio “no in emergenza”.
Naturalmente questo vale solo per i nuovi dispositivi che hanno questo optional.
Dopo vi aggiornerò in merito.
Grazie.

    MAX

    Settembre 18, 2014at 8:31 pm

    Si Moreno, l’ho ritenuto interessante e l’ho pubblicato. Grazie a te per il quesito in separata sede 😉 Ma ti rispondo alla tua domanda che chiedi;
    Direi che non è legale..a differenza delle impostazioni interne della Polizia di Stato che lo autorizza per i scopi precedentemente detti per mail!! Inoltre ti dico che sul CDS non è previto, e tutto ciò non previsto è fuori normativa (illegale), poi l’uso fisso a rientro creerebbe solo confusione agli utenti della strada…non capendo se è un emergenza o cosa.. abituandosi a luci che poi nella vera emergenza non evidenzieranno l’urgenza! Infine ricordati che il solo uso del dispositivo luminoso NON autorizza illegalità del CDS.
    Art. 177.(*)

    (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o

    antincendio, di protezione civile(3) e delle autoambulanze)

    1. L’uso(1)(2)del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri(4), a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.(5)

    2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

    3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

    4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.

    5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00.

Moreno

Settembre 18, 2014at 8:39 pm

Si Max lo so e condivido pienamente quello che dici tu.
Aggiungo se posso Art.176 com.14 solo in questo caso puoi avere i dispositivi supplementari visivi accesi, senza avere i dispositivi supplementi acustici accesi solo in questo caso.
Ma no in modo permanente.
Volevo sapere cosa pensano i colleghi.
Grazie Max.

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