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GROSSETO TURNI

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GROSSETO TURNI

«Turni massacranti per noi autisti»

118, i dipendenti Asl in servizio a Scansano ricorrono al giudice del lavoro

«Turni massacranti per noi autisti»

GROSSETO. Tre autisti del 118 in servizio a Scansano si sono rivolti al giudice del lavoro per ottenere un provvedimento di urgenza: lamentano la violazione delle norme sull’orario di lavoro, perché sono costretti a turni massacranti. In sostanza, dopo 12 ore di servizio ne devono prestare subito dopo altre 12 di pronta reperibilità. E abitando a Grosseto sono costretti a restare a Scansano. Per dirla con altre parole, sono di fatto “bloccati” a Scansano per 24 ore di fila. Terminato il turno regolare 7-19, sono di “pronta reperibilità” fino alle 7 del giorno successivo: il servizio di reperibilità deve essere garantito entro 8 minuti dalla chiamata ed è per questo che nessuno degli autisti si può allontanare più di tanto dalla postazione dell’emergenza sanitaria. A maggior ragione visto che si tratta di dipendenti Asl che abitano a Grosseto: tornare a casa e poi raggiungere di nuovo Scansano non sarebbe possibile nei tempi consentiti. E nessuno di loro si è comunque mai azzardato ad allontanarsi. Ha prevalso in ogni occasione il senso di responsabilità.  Una situazione limite, verosimilmente senza precedenti in Italia secondo gli accertamenti degli interessati. Il servizio a Scansano è coperto in realtà da due soli autisti, che si alternano secondo gli orari indicati: il terzo – che pure ha presentato ricorso d’urgenza – è l’autista che copre i periodi di ferie o malattia degli altri due. Nessuno di loro contesta il servizio diurno. È quello di pronta reperibilità notturna che – già attuata e comunque garantita – viene ritenuto incompatibile con le norme nazionali e con i contratti collettivi. Perché di fatto gli autisti sono costretti a restare a Scansano. Perché la retribuzione di quelle dodici ore notturne è di appena 20 euro lordi. Perché un servizio di questo genere, attuato con due sole persone, non consente alle stesse di svolgere una normale vita di relazione al di fuori degli orari di lavoro. Un aspetto non secondario.  Oltre tutto, si tratta di autisti che hanno una certa anzianità, anche di servizio. Persone che si definiscono responsabili e che hanno comunque a cuore il proprio mestiere, che stanno effettuando – la situazione va avanti ormai da qualche anno – a prezzo di un sacrificio enorme. Però è arrivato il momento della regolarizzazione. A nulla, spiegano, sono serviti i tentativi messi in campo per cercare una soluzione con l’azienda sanitaria, una soluzione che sia rispettosa del contratto e della dignità del lavoro. È per questo che si sono rivolti al giudice Bilisari, che discuterà il loro caso nei prossimi giorni decidendo su un provvedimento di urgenza. Gli autisti sono pronti a portare testimonianze di chi ha assistito alla loro permanenza nei locali del 118 scansanese nel corso della notte, come anche i registri in cui sono registrati gli interventi e i relativi orari di chiamata e presenza in pronta disponibilità.  Giorni fa il sindaco Cavezzini aveva lamentato la mancanza di un medico nell’ambulanza intervenuta per un malore al teatro. Gli autisti (che fanno presente che medico e infermiere sono comunque in turno, mentre loro sono in disponibilità) dichiarano di aver sempre assicurato la presenza. Anche in quelle occasioni – e sono state più di una – in cui è capitato che per la concomitanza di festività o assenze ci siano stati turni che si sono protratti per ben 72 ore consecutive. E se 24 sono decisamente troppe, figuriamoci 72.


3 Comments

MAX

Luglio 18, 2011at 7:26 pm

Carissimo Alessandro, è evidente che la tua azienda di spendere oltre per risolvere il vostro problema non ha nessuna intenzione!!! (per ora 😉 ) dico per ora perchè quello che è la vostra realtà è a dir poco vergognoso!! va ad intaccare la persona in essa, privandola per lunghe ore della propria vita comune e famigliare, anticostituzionale sindacalmente!!!
oltre a rendere la stessa persona con capacità ridotte a causa delle molte ore prestate in servizio!!! Tanto vale ( ma non lo faranno) fare un turno H24!!! con i meritati riposi…e non 72 ore continuative!!!
Un consiglio… si legge nell’articolo; che siete pronti a portare prove… di cui i registri!!! ATTENZIONE.. si che sono atti pubblici, ma vanno richiesti all’azienda , magari da un legale, altrimenti si passa in torto sottraendo documenti aziendali legati a privacy e atti d’ufficio!!
Tienici aggiornati e in bocca al lupo!!! max

    MAX

    Luglio 18, 2011at 7:45 pm

    ALE…LEGGI UN PO QUA’…

    Reperibilità e orario di lavoro: differenze e remunerazione

    Sulla reperibilità e l’orario di lavoro si chiede se venga riconosciuta al lavoratore un’indennità a titolo risarcitorio per il tempo di reperibilità e come, in assenza di chiamata, viene retribuito il tempo di reperibilità richiesto nel giorno di riposo settimanale. E infine, qualora il Ccnl applicato non regoli l’istituto della reperibilità, le Parti possono recepire le previsioni contenute in altri Ccnl? La parola all’esperto…

    L’istituto della reperibilità è previsto dalla disciplina collettiva e consiste nell’obbligo del lavoratore di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, disponibile ad effettuare un’eventuale prestazione lavorativa raggiungendo, in tempi ragionevolmente brevi, il luogo di lavoro. Tale disponibilità non è configurabile come prestazione lavorativa, ma può integrare un obbligo accessorio ed intermedio della stessa.

    Orario, riposo e straordinario: definizioni
    Per poter correttamente gestire l’istituto della reperibilità e non confonderlo con altri è necessario collocarlo all’interno della gestione del rapporto distinguendolo dalla normale prestazione lavorativa. Per questo vale la pena ricordare la definizione di orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003 (entrato in vigore il 29 aprile 2003): periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Nozione, questa, che si contrappone a quella di riposo, contenuta nello stesso provvedimento: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro.

    E’, inoltre, definito lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito nell’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003 che ricordiamo, è pari a 40 ore settimanali, salvo che il contratto collettivo non preveda una durata inferiore.

    Prestazione di lavoro
    Fatte queste doverose premesse possiamo meglio analizzare le diverse situazioni in cui s’inserisce la prestazione lavorativa nell’ambito di un orario concordato contrattualmente, mutuandole, per la chiarezza espositiva, dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 9 settembre 2003, anche se, nel caso esaminato, riferite a personale medico.

    • servizio di permanenza obbligatoria: identifica la situazione in cui il
    lavoratore deve tenersi a disposizione del proprio datore nel luogo di lavoro per poter intervenire immediatamente in caso di necessità. E’ evidente come tale definizione rientri a pieno titolo nel concetto di orario di lavoro e, come, in tale ipotesi, essendoci un obbligo di presenza (con conseguente limitazione della libertà del lavoratore) si configuri una normale prestazione di lavoro all’interno dell’orario fissato dal datore di lavoro, come recepito dalla normativa nazionale;

    • servizio di guardia: il lavoratore ha l’obbligo di essere presente in un luogo determinato dal datore di lavoro, all’interno o all’esterno dell’edificio di quest’ultimo, nonché di tenersi pronto a prendere servizio su richiesta del datore di lavoro, ma gli è consentito di riposare o di passare il tempo come meglio crede, quando non gli sia richiesta la sua opera professionale. In questa particolare situazione il lavoratore, costretto ad essere fisicamente presente nel luogo indicato dal datore di lavoro e a sua disposizione, possiamo affermare sia nell’esercizio delle proprie funzioni. In questo caso il tempo di attesa, anche in assenza di prestazione effettiva, viene considerato tempo di lavoro. Così si è espressa la Corte di Giustizia nella sentenza già citata e così si esprime, oggi, il Legislatore comunitario nella proposta di modifica della direttiva sull’orario di lavoro già approvata dal Parlamento europeo in prima lettura il 25 aprile 2005;

    • servizio di reperibilità: caratterizzato dal fatto che il lavoratore non è obbligato a restare in attesa in un luogo indicato dal datore di lavoro, purché sia raggiungibile in qualunque momento per poter svolgere in breve tempo i suoi compiti professionali su chiamata. In tale situazione il lavoratore, pur dovendo essere rintracciabile, gode della libertà di gestire il proprio tempo libero lontano dal luogo di lavoro, nel suo ambito familiare e sociale. In assenza di chiamata il lavoratore, ai fini dei limiti imposti dalla legge sull’orario di lavoro, viene considerato a riposo.

    Retribuzione
    La disciplina collettiva considerando il tempo di reperibilità prestazione qualitativamente diversa dall’attività di lavoro, ma, comunque, restrittiva della libertà del lavoratore, oltre a stabilire dei limiti di durata spesso prevede il riconoscimento di una specifica indennità a titolo risarcitorio. In assenza di chiamata, il tempo di reperibilità non è considerato tempo di lavoro, anche se richiesto nel giorno destinato al riposo settimanale e non darà, quindi, luogo a trattamento economico uguale a quello spettante per l’ipotesi di prestazione lavorativa in tale giornata, ma solo eventualmente, ad un trattamento inferiore proporzionato alla minor restrizione della libertà, se stabilito dalla disciplina collettiva. Qualora fosse richiesta una prestazione lavorativa questa, invece, andrà considerata prestazione di lavoro straordinario e trattata come tale sia sotto il profilo retributivo che ai fini dei limiti imposti dalle normative di legge sull’orario di lavoro.

    Contrattazione collettiva
    Come già detto l’istituto della reperibilità è spesso regolato dalla contrattazione collettiva con riferimento a specifiche figure di lavoratori, alla durata, alla collocazione temporale e al compenso.

    Analizziamo, di seguito, come alcuni Ccnl in vigore regolano tale istituto.

    Ccnl Portieri 4 dicembre 2003
    L’art. 40 stabilisce che la reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni della settimana e per 48 settimane l’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità il giorno di riposo settimanale, le festività, i periodi di ferie. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta un’indennità pari a € 10,00. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine di cui all’art. 39 del Ccnl. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario notturno e/o in giornate domenicali o festive. Il contratto, inoltre, riporta il testo del contratto individuale da far sottoscrivere al dipendente, all’interno del quale è stato inserito lo specifico riferimento alla reperibilità:

    Reperibilità:Ella dovrà essere reperibile nella fascia oraria _______________ e assicurare in detto periodo l’intervento richiestole con la massima tempestività atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso. A tale fine Le è consegnato un cerca persone ovvero _______________ che dovrà essere conservato ed usato per questo esclusivo e specifico fine.

    Ccnl Centri di elaborazione dati 14 aprile 2005
    Ll’art. 33 dispone che i Centri elaborazione dati, per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dell’orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità. La richiesta dell’azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio. La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio. La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in una delle due seguenti opzioni:

    • con un assegno ad personam di importo pari al 10% della retribuzione di fatto per i dipendenti che continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenza

    • con un importo del 15% delle retribuzione oraria per i lavoratori che si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 settimane annue.

    Ove si richieda l’effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del Ccnl sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

    Ccnl Magazzini generali 20 luglio 2000
    L’art. 32-bis stabilisce che al lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, è soggetto ad essere reperibile in ore non lavorative, l’azienda corrisponderà un’indennità minima di reperibilità pari a € 25,82 (L. 50.000) lorde mensili, per dodici mensilità. Tale indennità non ha alcuna incidenza sulla retribuzione da corrispondere per lavoro straordinario, notturno e festivo e relative maggiorazioni. Le professionalità interessate ed i tempi di reperibilità verranno individuati aziendalmente dopo esame congiunto con le Rsu/Rsa. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.

    Ccnl Pompe funebri 15 luglio 2005
    L’art. 14 regolamenta l’indennità di reperibilità, fornendo anche un esempio di calcolo, precisando che in relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L’obbligo della reperibilità deve sempre risultare da precedente disposizione scritta e l’azienda, nel richiederla, seguirà di norma il criterio della rotazione tra il personale interessato.
    La reperibilità può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri. Ai lavoratori ai quali è richiesta la reperibilità compete con decorrenza 1° agosto 2000, un compenso pari:

    • al 10% del minimo tabellare più contingenza, per ogni turno di reperibilità richiesto dal lunedì al venerdì di norma (per un massimo di 6 giorni consecutivi feriali – 5 se viene applicata in azienda la settimana corta)

    • al 14% del minimo tabellare più contingenza, per ogni turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati festivi di norma (per un massimo di 1 turno – 2 se viene applicata in azienda la settimana corta).

    Sono a carico delle aziende le spese per l’eventuale installazione e comunque per l’uso di telefoni e/o apparecchiature atte a reperire i dipendenti per le esigenze del servizio. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il trattamento equivalente a quello previsto per le ore di lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo – a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade – e comunque non inferiore a 3 ore. Nelle prestazioni superiori alle tre ore, le frazioni di ore verranno sommate nell’arco del mese ed i residui nel mese successivo.
    Per prestazioni svolte nell’ambito del turno di reperibilità si intendono gli interventi riferiti al: recupero salme (infortunistica); chiusura feretro; urgenze su richiesta dei familiari; vestizione. L’arco temporale di reperibilità ha inizio dalla cessazione del turno e termina all’inizio del turno successivo. Per turno si intende quello normalmente praticato dall’azienda. A livello aziendale, per particolari esigenze, le parti potranno individuare forme di reperibilità diverse, nel rispetto della disponibilità espressa individualmente dal lavoratore.

    Esempio di calcolo per reperibilità : (minimo tabellare + contingenza) : 173 X 10% X ore di reperibilità

    Assenza di Ccnl
    Qualora il Ccnl applicato non preveda tale istituto le Parti, possono regolare la reperibilità recependo, per quanto di interesse, la previsione contenuta in altro contratto collettivo, tenuto conto di quanto fin qui detto in relazione ai limiti imposti dalla legge sull’orario di lavoro e ai conseguenti obblighi di carattere retributivo.

    risposta a cura di Elvira D’Alessandro

    Fonte: Guida alle Paghe – Ipsoa Editore

alessandro toscana

Luglio 18, 2011at 9:03 pm

non preoccuparti MAX è chiaro che quel passaggio al quale tu ti riferisci è da intendersi che siamo pronti a produrre quelle prove qualora il giudice lo richieda…vi terrò informati con la speranza di dare finalmente una svolta a questa situazione,anche se questo ci costerà sens’altro la postazione di emergenza di scansano che verà con ogni probabilità assegnata in convenzione ad un associazione………….ma a questo punto non me ne frega nulla…una volta tanto un buon principio deve prevalere sugli interessi di bottega……CREPI il LUPOOOO….!!!!!!

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