FIGURE PROFESSIONALI
Il profilo professionale di operatore tecnico autista di ambulanza è comprensivo anche della funzione di soccorritore
L’art. 23 – comma 7- del CCNL 19 aprile 2004 del Comparto del Personale del SSN (disposizioni particolari) ha integrato la declaratoria dell’allegato 1 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 con riferimento alle funzioni dell’autista di ambulanza che, per effetto dell’Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e Province Autonome del 22 maggio 2003, può assumere la qualità di “soccorritore”.
Di conseguenza, il profilo professionale di operatore tecnico autista di ambulanza si conferma nella sua unicità ed è comprensiva anche della funzione di soccorritore.
NOTA: PER LA LEGGE ITALIANA, CHIUNQUE VENGA FORMATO DA CORSI O MANOVRE DI RIANIMAZIONE-SALVAVITA IN AMBITO PUBBLICO O ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA, VIENE CONSIDERATO SOCCORRITORE, E PERTANTO OBBLIGATO AD INTERVENIRE ESSENDO FORMATO E CERTIFICATO!
Situazioni del genere che motivano che si è assunti come AUTISTA o SOCCORRITORI non in servizio, NON hanno scusanti a non intervenire in caso di soccorso!!! PUNIBILI PENALMENTE!!!