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CASSAZIONE

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CASSAZIONE

Cassazione: l’ambulanza passò col rosso e investì un motociclista, giusta la condanna inflitta all’autista
Non aveva feriti a bordo e non c’erano motivi d’urgenza.
I consigli dell’ASAP
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Uno scontro tra un’auto ed un veicolo di soccorso (Foto Polizia Stradale Verona)

(ASAPA) ROMA, 18 agosto 2009 – Amanti della sirena, attenti: azionarla senza giustificato motivo e provocare un incidente può costare caro. A ricordare che la guida operativa comporta profili di responsabilità elevatissimi, ci ha pensato la Corte di Cassazione (sentenza 32.276/2009), chiamata a valutare il caso del conducente di un’ambulanza di Roma che nel 2006 aveva azionato arbitrariamente la bitonale: nessuna chiamata dal 1-1-8, nessun paziente a bordo, nessun organo spiantato o materiale emoderivato da recapitare. Nulla. Solo la fretta – sempre cattiva consigliera – di raggiungere un indeterminato posto. Un semaforo è rosso e il veicolo sanitario lo infila, ma un motociclista non riesce ad evitare l’impatto e lo scontro è devastante: il centauro finisce in rianimazione e guarirà solo dopo una lunghissima convalescenza. A carico del conducente viene aperto un processo per lesioni ed il giudice di pace lo condanna, ma lui – B.C. di Roma – non ci sta e decide di ricorrere nei successivi gradi di giudizio. L’iniziativa serve solo a confermare la decisione del Giudice di Pace di Roma: “…solo eccezionali ragioni di urgenza – dicono i giudici di Piazza Cavour – possono consentire la violazione delle regole di condotta nella circolazione stradale…”. Purtroppo è opinione diffusa che l’essere incaricati di un compito da assolvere, in nome della collettività, al volante di un veicolo sanitario, di soccorso tecnico o di polizia, comporti una sorta di immunità capace di mettere il conducente al sicuro da ogni successiva responsabilità. Ma, come hanno ricordato gli Ermellini, si tratta di un’opinione sbagliata, fondata solo sull’ignoranza della legge, degli orientamenti giurisprudenziali ben consolidati e sulle più comuni regole di buonsenso. In passato, proprio la Cassazione ha infatti sostenuto che “…i conducenti adibiti al servizio di polizia o di soccorso, pur essendo esonerati ai sensi dell’art. 177 del CDS (uso dei dispositivi supplementari di allarme, ndr) dall’osservanza d’obblighi e divieti riguardanti la circolazione stradale, sono tuttavia tenuti al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, per non porre in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada. In particolare, l’obbligo di prudenza implica il dovere di tenere una velocità che non costituisca pericolo in relazione alle circostanze di tempo e di luogo…”. Ci sono dunque dei limiti, dettati sostanzialmente dal buonsenso, il cui superamento comporta delle conseguenze: in primis, il rischio di incorrere in un incidente autonomo, visto che le ambulanze non sono veicoli da corsa ed i loro autisti non sono certo piloti professionisti (e comunque anche i piloti incorrono in incidenti): in secondo, un sinistro con lesioni o morte di un utente terzo, comporta l’aver violato la regola fondamentale del soccorso (non aumentare il computo delle vittime), oltre a mettere davanti alle proprie precise responsabilità – che, non temete, verranno accertate – chi l’ha provocato. La responsabilità penale è personale, ed una condanna – seppur colposa – pesa moltissimo. In generale, però, l’interruzione del servizio comporta l’aggravamento della condizione di partenza ed il veicolo di soccorso non giungerà mai dove invece sarebbe servito. Diciamo allora che il rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza significa, come minimo, regolare opportunamente la velocità di un’ambulanza, di una volante della Polizia o di un’autobotte dei Vigili del Fuoco, in relazione alle circostanze di luogo e di tempo.


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