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INCIDENTE AMBULANZA

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INCIDENTE AMBULANZA

APRIRE IL LINK….O COPIARLO NELLA BARRA APPOSITA.

 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/12/27/foto/ambulanza_si_ribalta_ferito_l_autista-27272337/1/


21 Comments

Andrea

Dicembre 28, 2011at 12:36 pm

Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo sul blog, voglio fare i complimenti a chi lo gestisce e a tutti quelli che si confrontano, finalmente un blog dove si dicono cose sensate!
Passo al mio commento riguardo all’articolo, ci sono 2 cose che non combaciano, il rientro da un servizio di soccorso e l’alta velocità…
Forse è il caso di leggere anche a chi appartiene l’ambulanza?
Un saluto a tutti e Buon 2012.

    MAX

    Dicembre 28, 2011at 3:07 pm

    Benvenuto ANDREA, ti ringrazio per i complimenti! mi fa molto piacere riceverli e allo stesso tempo mi stimolano per andare avanti portando a noi tutti …conoscenze…fatti che ci riguardano da vicino.
    Queto BLOG nasce per confrontarsi e per discutere quello che ognuno di noi vive giornalmente svolgendo questo lavoro, pertanto amichevolmente…attendo da te qualche quesito o fatto inerente a dove presti servizio 😉 (puoi farlo anche privatamente tramite mia mail).
    Un complimento lo faccio io a te… sei il primo che ha commentato questo articolo evidenziando che al rientro di un servizio di soccorso persisteva l’alta velocità ( da capire in che codice rientrava) e comunque in primiss sempre PRUDENZA e DILIGENZA!!!
    Per quanto riguarda l’altro commento… è vero che i giornalisti non sanno quel che scrivono…ma esistono precedenti che …qualche buon testone…ha addottato questo fantomatico trasporto con automedica!!! Pensare non è da tutti :-).
    Ancora benvenuto !!! Max

Andrea

Dicembre 28, 2011at 12:44 pm

Senza tener conto del trasporto in ospedale con un’automedica, ma si sa che i giornalisti non conoscono la differenza!!!!

    MAX

    Dicembre 28, 2011at 3:09 pm

    Per Andrea, se hai difficoltà a capire come visualizzare articoli precedenti di questo BLOG, contattami pure anche per cell. se vuoi, sarò lieto di spiegartelo, un saluto Max.

alessandro toscana

Dicembre 28, 2011at 11:09 pm

Massimo non ho letto l’articolo,però che alcuni giornalisti scrivono ciò che gli capita è un fatto appurato e dimostra ancor di più,se ci fosse bisogno,che del nostro mondo non ci capisce nulla nessuno…….ricordi l’incidente del povero Simoncelli?????la sera in tv hanno spaccato il cosidetto capello in quattro sulla sicurezza della moto,della pista,del casco ma nessuno,dico nessunooo, ha notato la qualità del soccorso…..una roba da duemila avanti cristo,caricato come un sacco di patate dentro una semispecie di ambulanza con personale posticcio,forse reclutato a caso per l’occasione,senza un minimo di intervento di stabilizzazione sul posto,niente immobilizzazione niente accesso venoso niente manovra rianomatoria sul posto…..nessuno ha ritenuto utile soffermarsi su questo aspetto grottesco….

    MAX

    Dicembre 28, 2011at 11:31 pm

    Tutti fanno un mestiere Ale, ma non tutti lo fanno con amore ed onestà… in ogni campo!!!

Fabio

Dicembre 29, 2011at 10:37 pm

Parole sacrosante Max!! Purtroppo con dei c…… così condivido il posto di lavoro e questo mi fa vomitare. Si riempiono la bocca di protocolli che non stanno ne in cielo ne in terra!! Ad esempio….. Protocollo trasporto pazienti pediatrici: “Legare la mamma in barella e mettere il figlio in braccio alla mamma”!! Testuali parole!!! Questo protocollo non so chi lo abbia inventato perchè personalmete ne conosco un’altro per i trasporti pediatrici!!! Ma purtroppo questa è la realtà!!!
Ah. speta Invocano lo stato di necessità per qualsiasi cosa!!! da non credere!!!! E se qualcuno dice che esistono dei presidi o altri protocolli gli rispondono:” Non rompere i …………..!!!!” Sei il solito rom………….
Basta altrimenti mi innervosisco.
Ah BUON NATALE A TUTTI ANCHE SE IN RITARDO…

Cesare

Dicembre 29, 2011at 10:50 pm

Ciao Fabio, purtroppo con certa gente vale solo il pezzo di carta…. avevo lo stesso tuo problema, ho messo nero su bianco quanto di dovere e per miracolo e arrivato il presidio per il trasporto bambini…. certe volte non occorre guardare in faccia nessuno, se si è convinto di essere nel giusto….. gridarlo a gran voce.

Fabio

Dicembre 29, 2011at 11:32 pm

Purtroppo uno da solo riesce a fare poco soprattutto se gli altri remano contro. Ne avevamo già parlato di questo problema e come mi avevi consigliato allora ho portato ai miei “….illustri responsabili….” tutto il materiale che ero riuscito a trovare, ma non ho avuto nessuna risposta in merito se non quelle sopra citate.
Auguro a questi personaggi che non abbiano mai bisogno di questi benedetti e indispensabili presidi (che per mia fortuna ho avuto modo di utilizzare ed apprezzare).

Nek

Dicembre 30, 2011at 1:49 am

Caro Fabio non basta portare il materiale in visione bisogna SCRIVERE e PROTOCOLLARE quello che si chiede secondo le norme in vigore (Ad es secondo il codice della strada – trasporto bambini) scaricando così la responsabilità sul proprio direttore generale o primario o caposala ecc…
PROVARE!!!

Beppe

Dicembre 30, 2011at 8:54 am

Abbiamo anche noi acquistato di recente un presidio per trasporto bambini.

Non è altro che una specie di …di…. non ve lo so spiegare.

Comunque ce lo vedo bene per bambini compresi tra i due-tre anni agli 8 anni, ma sotto i due o tre anni farei anche io come indicato dal protocollo citato da Fabio.

Allora mi è venuto un dubbio: voi intendete presidi tipo seggiolino da autovettura?

Il vosro, Cesare, come è fatto?

Beppe

Dicembre 30, 2011at 8:55 am

Nek, hai assolutamente ragione; CARTA PENNA E CALAMAIO …..e poi non desistere mai.

Cesare

Dicembre 30, 2011at 2:06 pm

Ciao Beppe, da poco ho richiesto questo presidio ” http://coes.altervista.org/index.php?id=pedi_mate “… ho fatto una letterina al mio responsabile elencando le normative come ha ben scritto il Nek e per miracolo, dopo quasi sei mesi!!!, è arrivato il presidio.

Cesare

Dicembre 30, 2011at 6:46 pm

Beppe, occhio!!!!se ti leggi il comma 1 dell’art. 172 del cds vedrai che i bambini al di sotto dei tre anni non possono viaggiare in ambulanza senza un presidio “omologato”!!!!! il far viaggiare un bambino in braccio alla mamma è al quanto pericoloso….. opterei, nel caso, più per l’utilizzo dell’ovetto dei genitori e fissarlo con le cinghie sulla barella. la mamma seduta sul sedile lato barella.

Beppe

Dicembre 30, 2011at 6:52 pm

Questa non la sapevo.

Comma 1 dell’Art. 172?…Vado subito a vederlo.

Intanto grazie Cesare

Beppe

Dicembre 30, 2011at 7:00 pm

Non so se faccio bene, comunque riporto l’intero articolo qua, poi se mai Max o Cesare se lo ritenete opportuno lo cancellate:

——————-

Articolo 172 – CdS
<>

Art. 172.

Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6 e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 154.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 a euro 3.194.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Beppe

Dicembre 30, 2011at 7:01 pm

Le ambulanze sono M1, vero?

Cesare

Dicembre 30, 2011at 7:21 pm

Si Beppe, le ambulanze fino a 35 quintali sono immatricolate in M1, oltre i 35Qt in M2 ed M3

Cesare

Dicembre 30, 2011at 7:23 pm

Art. 2 D.M. 553/87
Rispondenza a norme generali
1. Le autoambulanze, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere
conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle domande di approvazione, sia ai
sensi dell’articolo 53 che dell’articolo 54 del testo unico citato nelle premesse, ai veicoli delle
seguenti categorie internazionali, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 23.4.1974
· autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5 t: categoria M1 o M2;
· autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 5 t: categoria
M2;
· autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M3.
2. Se l’autoambulanza deriva da un tipo di veicolo già omologato, l’appartenenza alla categoria
prescritta deve risultare dalla relativa omologazione del veicolo base.

Fabio

Dicembre 31, 2011at 12:42 am

Cesare se cortesemente mi giri fac simile della richiesta che hai fatto tu me la firmo e faccio protocollare.

Cesare

Dicembre 31, 2011at 10:18 am

Ok Fabio,te la invio al più presto.

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