{"id":610,"date":"2009-12-27T15:00:20","date_gmt":"2009-12-27T14:00:20","guid":{"rendered":"http:\/\/coesitalia.altervista.org\/blog\/?p=610"},"modified":"2009-12-27T15:00:20","modified_gmt":"2009-12-27T14:00:20","slug":"en-1789","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/en-1789\/","title":{"rendered":"EN 1789"},"content":{"rendered":"<h1><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><span style=\"font-size: large;\">La norma EN1789: il suo vero volto<\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n<h1><span style=\"color: #ff0000;\"> <\/span><\/h1>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>TECNICA E NORMATIVE<br \/>\n<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Spesso la nuova normativa europea \u00e8 stata travisata ed interpretata ad uso proprio<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #800080;\">Proseguendo l\u2019analisi iniziata nel numero precedente,<br \/>\nsi vuole iniziare ad approfondire l\u2019esame degli<br \/>\naspetti peculiari dello standard EN 1789 nella sua<br \/>\nultima edizione applicabile.<br \/>\nLa nota 2 al requisito 3.3 della Norma non lascia spazio a<br \/>\ndubbi: \u201cLe autoambulanze sono veicoli conformi<br \/>\nall\u2019omologazione prevista per i veicoli ad uso speciale in<br \/>\nbase alla Direttiva 70\/156\/CEE e successivi emendamenti\u201d.<br \/>\nL\u2019emendamento pi\u00f9 recente applicabile \u00e8 la Direttiva<br \/>\n2007\/46\/CE del 5 Settembre 2007, che da ultimo aggiorna<br \/>\nla Direttiva 2001\/116\/CE, citata nell\u2019articolo precedente.<br \/>\nAnche nella nuova Direttiva, il riferimento per i veicoli ad uso<br \/>\nspeciale \u00e8 l\u2019Allegato XI \u2013 Appendice 1 (Autocaravan \u2013<br \/>\nAmbulanze &#8211; Autofunebri). Come in precedenza, le<br \/>\ndisposizioni comunitarie per questi veicoli sono contenute<br \/>\nin un\u2019apposita tabella suddivisa in colonne per la categoria<br \/>\ninternazionale M di appartenenza del veicolo, e in righe<br \/>\ncontenenti le specifiche Direttive parziali che l\u2019 ambulanza<br \/>\ncompletata deve soddisfare, unitamente alle eventuali e<br \/>\narticolate deroghe ammesse per ciascuna corrispondente<br \/>\nDirettiva. Si ribadisce una seconda volta: ambulanza<br \/>\ncompletata. Questo significa che la categoria di<br \/>\ninquadramento M1 sar\u00e0 quella finale del veicolo realizzato<br \/>\ndall\u2019allestitore, il quale, una volta dotato di codice WMI<br \/>\n(World Manufacturer Identifier) e pertanto autorizzato a<br \/>\npunzonare la trasformazione effettuata col proprio V.I.N.<br \/>\n(Vehicle Identification Number) a 17 carattere alfanumerici,<br \/>\nsar\u00e0 identificato dalle Autorit\u00e0 competenti come costruttore<br \/>\nin FASE 2. Pertanto, appare chiaro che il veicolo di partenza<br \/>\nutilizzato per la realizzazione dell\u2019ambulanza potrebbe essere<br \/>\nanche di categoria diversa da quella finale, cio\u00e8 M; al limite<br \/>\npu\u00f2 trattarsi anche di un\u2019autotelaio.<br \/>\nIl punto fondamentale del suddetto allegato \u00e8 dato dal fatto<br \/>\nche le Direttive Parziali (in totale la tabella ne riporta ben 58,<br \/>\ndi cui solo 3 definite come non applicabili!) elencate<br \/>\nnell\u2019appendice devono essere soddisfatte dal veicolo base<br \/>\nse non modificate in fase di trasformazione, conformemente<br \/>\nalle deroghe ammissibili; diversamente, \u00e8 competenza del<br \/>\ntrasformatore provvedere al soddisfacimento delle Direttive<br \/>\nparziali di pertinenza, per le parti modificate o completate<br \/>\nrispetto il veicolo base. A titolo di esempio: gli ancoraggi<br \/>\ndelle cinture di sicurezza dei sedili presenti a bordo<br \/>\ndell\u2019ambulanza, sia per quanto concerne la cabina che il<br \/>\nvano sanitario, sono regolamentati al punto 19 dell\u2019appendice;<br \/>\nla Direttiva di riferimento \u00e8 la 76\/115\/CEE, da ultimo emendata<br \/>\ndalla Direttiva 2005\/41\/CE. Gli ancoraggi e la resistenza dei<br \/>\nsedili sono regolamentati al punto 15; la Direttiva di riferimento<br \/>\n\u00e8 la 74\/408\/CEE, da ultimo emendata dalla Direttiva<br \/>\n2005\/39\/CE. (NOTA: la suddetta Direttiva vieta definitivamente<br \/>\nl\u2019orientamento laterale dei sedili su veicoli di categoria M1,<br \/>\nad eccezione delle ambulanze ed alcune altre categorie di<br \/>\nveicoli &#8211; la norma EN 1789 esclude al requisito 4.5.3 per<br \/>\nl\u2019uso normale, cio\u00e8 quando il veicolo circola normalmente<br \/>\nsu strada, sedili per pazienti o assistenti fissati in modo<br \/>\npermanente in posizione fianco marcia). Se il veicolo base<br \/>\n\u00e8 gi\u00e0 provvisto di sedili in cabina guida e di ancoraggi delle<br \/>\ncinture forniti dal costruttore in FASE 1, per essi sar\u00e0<br \/>\nmantenuta l\u2019omologazione parziale originaria.<br \/>\nPer quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di trattenuta<br \/>\ndegli occupanti i sedili del vano sanitario e gli ancoraggi dei<br \/>\nsedili, sar\u00e0 competenza del costruttore in FASE 2, cio\u00e8<br \/>\ndell\u2019allestitore, provvedere all\u2019ottenimento della<br \/>\ncorrispondente omologazione parziale di competenza.<br \/>\nIl meccanismo deve essere applicato in modo sistematico<br \/>\nper tutte le Direttive parziali nell\u2019ultimo emendamento<br \/>\napplicabile riportate nell\u2019appendice, tenendo conto delle<br \/>\nderoghe concesse dal Legislatore. Qualora dette deroghe<br \/>\nfossero non ammesse dalla norma EN 1789, sar\u00e0 quest\u2019ultima<br \/>\na prevalere, dal momento che una norma tecnica che non<br \/>\nha ancora assunto status di Legge pu\u00f2 comunque sempre<br \/>\ninasprire i livelli fissati dalla Legislazione vigente; ovviamente<br \/>\nnon \u00e8 ammissibile il caso opposto.<br \/>\nTutto questo, fornisce una chiara percezione della reale<br \/>\ncomplessit\u00e0 tecnica associata allo standard 1789, che non<br \/>\npu\u00f2 essere assolutamente ridotta a un insieme di dimensioni<br \/>\na cui deve rispondere il vano sanitario e ad una serie di<br \/>\ncertificazioni dei dispositivi di trattenuta degli oggetti contenuti<br \/>\nall\u2019interno del vano sanitario, pi\u00f9 o meno improvvisata negli<br \/>\naspetti e nei metodi. Parallelamente, appare ormai chiaro<br \/>\nche approcciarsi seriamente allo standard e soprattutto<br \/>\ndimostrarne la rispondenza in modo rigoroso e conforme<br \/>\nalle disposizioni Legislative vigenti, presuppone l\u2019acquisizione<br \/>\ndi conoscenze tecniche di un certo livello, che dovranno<br \/>\nessere obbligatoriamente richieste agli Enti preposti alla<br \/>\nvalutazione dei veicoli al momento dell\u2019accettazione, in fase<br \/>\ndi stesura delle specifiche di acquisto, al momento della<br \/>\nvalidazione di idoneit\u00e0 al servizio, eliminando l\u2019eventuale<br \/>\napplicazione di procedimenti o richiesta di documenti di<br \/>\nfantasia a valenza territoriale.<br \/>\nPer questo motivi, il Ministero della Salute sta cooperando<br \/>\ncol Ministero dei Trasporti nella stesura del nuovo Decreto<br \/>\ndi recepimento dello Standard.<br \/>\nIn definitiva questa piccola nota, che di per s\u00e9 costituisce<br \/>\nil cappello iniziale della normativa, impone all\u2019allestitore il<br \/>\nsoddisfacimento di un poderoso insieme di adempimenti<br \/>\nverso le Autorit\u00e0 competenti, nella fattispecie il Ministero dei<br \/>\nTrasporti, adempimenti che ben difficilmente possono essere<br \/>\ncredibilmente soddisfatti con metodi produttivi del tipo \u201cin<br \/>\nunico esemplare\u201d fine a s\u00e9 stesso, non derivato cio\u00e8 da<br \/>\npersonalizzazione di veicoli prodotti in serie.<br \/>\nSi sottolinea infine che l\u2019ottenimento delle omologazioni<br \/>\nparziali CE di competenza relativamente al veicolo base<br \/>\nsottoposto a trasformazione, impone all\u2019allestitore l\u2019obbligo<br \/>\ndi ottenimento del certificato di idoneit\u00e0 alla produzione in<br \/>\nserie (dal momento che il concetto stesso di omologazione<br \/>\nimplica una tipologia produttiva di serie), obbligatoriamente<br \/>\nrilasciato dal Mnistero dei Trasporti e da non confondere<br \/>\nassolutamente con l\u2019eventuale certificazione del sistema di<br \/>\nassicurazione qualit\u00e0 allo standard ISO 9001:2000.<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La norma EN1789: il suo vero volto TECNICA E NORMATIVE Spesso la nuova normativa europea \u00e8 stata travisata ed interpretata ad uso proprio Proseguendo l\u2019analisi iniziata nel numero precedente, si vuole iniziare ad approfondire l\u2019esame degli aspetti peculiari dello standard EN 1789 nella sua ultima edizione applicabile. 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