{"id":22124,"date":"2015-05-03T10:49:35","date_gmt":"2015-05-03T10:49:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/?p=22124"},"modified":"2015-05-03T10:49:35","modified_gmt":"2015-05-03T10:49:35","slug":"sentenza-autista-ambulanza-mansioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/sentenza-autista-ambulanza-mansioni\/","title":{"rendered":"SENTENZA AUTISTA AMBULANZA-MANSIONI"},"content":{"rendered":"<p>Cassazione. La responsabilit\u00e0 professionale dipende dalle mansioni e attivit\u00e0 svolte. E non solo da ruolo e qualifica dell\u2019operatore coinvolto<br \/>\nQuesto il principio che ha ispirato due sentenze che hanno ritenuto comunque responsabili un<span style=\"font-size: 14pt;\"><strong> autista di ambulanza che non ha aiutato l\u2019infermiera<\/strong> <\/span>a movimentare un paziente in lettiga e un medico \u201cfrequentatore volontario\u201d per aver mancato di richiedere specifici accertamenti diagnostici a una paziente ricoverata.<\/p>\n<p>Luca BenciLa Corte di cassazione estende la \u201cposizione di garanzia\u201d anche oltre i confini tradizionali?<br \/>\nPrima di inoltrarci nella definizione della posizione di garanzia vediamo due recentissime sentenze del giudice di legittimit\u00e0.<br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Nel primo caso a un autista soccorritore\u201d \u2013 figura non riconosciuta a livello nazionale &#8211; veniva contestato di non avere prestato collaborazione a un infermiera nella movimentazione di un paziente su una lettiga causandone la morte in relazione al \u201cmalaccorto imbragamento e alla circostanza che la barella, in violazione, delle prescrizioni del costruttore, era stata movimentata da una sola persona &#8211; l\u2019infermiera giustappunto &#8211; invece che almeno da due operatori.<\/strong> <\/span><br \/>\n<span style=\"background-color: #ffff00;\"><strong>La difesa dell\u2019autista si \u00e8 concentrata sul non riconoscimento della figura di \u201cautista soccorritore\u201d in quanto la contrattazione collettiva prevede solo l\u2019autista con mere funzioni di guida del veicolo. La Corte (sezione IV, sentenza 2 aprile 2015, n. 14007) ne ha riconosciuto comunque la responsabilit\u00e0 a prescindere dal \u201cformale inquadramento\u201d in quanto \u00e8 emerso \u201cdall&#8217;istruttoria svolgere il compito di autista soccorritore, avendo al fine superato con profitto un apposito corso e percependo un incremento retributivo proprio in ragione delle mansioni effettivamente ricoperte, peraltro, secondo il dire dello stesso medico che nell&#8217;occorso dirigeva l&#8217;unit\u00e0 di pronto intervento, con piena capacit\u00e0\u201d. E\u2019 quindi \u201cl&#8217;effettivo svolgimento delle mansioni\u201d a contare senza che \u201cassuma rilievo l\u2019attribuzione allo Stato del potere di legiferare sui profili professionali\u201d. All\u2019autista soccorritore viene dunque riconosciuta la \u201cposizione di garanzia\u201d e, nel caso di specie, l\u2019obbligo di movimentare insieme all\u2019infermiere la barella.<\/strong><\/span><br \/>\nNel secondo caso viene affrontato il caso di un \u201cmedico frequentatore volontario\u201d il quale di \u201cservizio\u201d in un ospedale, a fronte di una donna sottoposta \u201cad intervento chirurgico di isterectomia radicale\u201d, \u201cnon aveva predisposto accertamenti diagnostici idonei a verificare se la paziente fosse affetta da trombosi venosa profonda, secondaria ad operazione chirurgica, bench\u00e9 fossero presenti sintomi e fattori di rischio indicativi di tale possibilit\u00e0\u201d. Per la Cassazione (IV sezione, sentenza 8 aprile 2015, n. 14142) \u201ctale condotta omissiva, aveva impedito, una tempestiva diagnosi e l&#8217;adozione di idonea terapia la quale avrebbe, con altra probabilit\u00e0, consentito di evitare l&#8217;evento letale\u201d.<br \/>\nAnche in questo caso \u00e8 stata riconosciuta la \u201cposizione di garanzia\u201d basandosi sulle reali mansioni del medico che \u201csebbene frequentatore volontario della struttura sanitaria, aveva posto in essere condotte proprie di un medico strutturato\u201d e, non poteva definirsi, quindi, come, un \u201cmero accompagnatore della paziente da un reparto all&#8217;altro per fare un clistere (un clistere..?), mero trascrittore della cartella clinica degli esiti della visita effettuata da altri.\u201d Era stato infatti dimostrato che aveva \u201crimosso i punti di sutura alla paziente e per togliere i punti l&#8217;ha necessariamente sottoposta a visita raccogliendo i temi di sofferenza (dolore alla gamba sinistra gonfiata e disagio) che la paziente gli ha certamente manifestato\u201d. Nonostante questo non ha disposto gli esami necessari con \u201cconseguente adozione di idonea terapia\u201d.<br \/>\nQuindi riconoscimento della \u201cposizione di garanzia\u201d indipendentemente dal riconoscimento formale del ruolo in entrambi i casi (autista soccorritore e medico frequentatore volontario).<br \/>\nCome \u00e8 noto la posizione di garanzia deriva dal comportamento omissivo previsto dal secondo comma dell\u2019articolo 40 del codice penale: \u201cNon impedire un evento, che si ha l&#8217;obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo\u201d.?Ai fini della individuazione degli obblighi giuridici di impedire un evento sono state elaborate, nel tempo, tre concezioni:<br \/>\na) la concezione formalistica;<br \/>\nb) la concezione sostanzialistica;<br \/>\nc) la concezione mista formale-sostanziale.<br \/>\nSecondo la concezione formalistica il riconoscimento della responsabilit\u00e0 omissiva esige l\u2019espressa previsione dell\u2019obbligo di agire da parte di \u201cfonti giuridiche formali\u201d che sono individuate dalla legge, dal contratto e dalla consuetudine. Solo quindi ci\u00f2 che \u00e8 scritto in tali fonti determina l\u2019obbligo giuridico di agire.<br \/>\nSecondo la concezione sostanzialistica invece la responsabilit\u00e0 per omesso impedimento \u00e8 insita nell\u2019esigenza solidaristica della tutela rafforzata di beni giuridici rilevanti per incapacit\u00e0 dei titolari di proteggere tali beni. Secondo questa concezione si realizzano \u201cdi fatto\u201d degli speciali vincoli di tutela tra il soggetto e il suo garante. Tipico esempio viene determinato dalla presa in carico di un soggetto debole (es. un paziente).<br \/>\nLa concezione mista, formale-sostanziale si pone come sintesi tra le due concezione sopra esposte ed \u00e8 stata, fino a oggi, prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza italiana.<br \/>\nIn sintesi l\u2019obbligo di garanzia pu\u00f2 essere definito come \u201cl\u2019obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l\u2019incapacit\u00e0 die titolari di adeguatamente proteggerli\u201d. In questi casi si equipara il non impedire al causare al fine di riequilibrare una situazione di svantaggio.<br \/>\nTralasciamo, in questa sede, la suddivisione dell\u2019inquadramento della posizione di garanzia nelle posizione di protezione e di controllo e ci concentriamo sul riconoscimento di fatto delle mansioni svolte.<br \/>\nL\u2019autista soccorritore \u00e8 una figura esistente di fatto e non di diritto e non su tutto il territorio nazionale. I tentativi regionali di regolamentarne la formazione e le attivit\u00e0 si sono scontrati con la dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale (vedi la legge della regione Basilicata 37\/2009 e la conseguente sentenza della Corte n. 300\/2010) per i motivi legati al conflitto Stato-Regioni che sono diventati usuali dopo la riforma del titolo V della Costituzione.<br \/>\nLa mansioni di fatto determinano la \u201cpresa in carico\u201d (terminologia professionale) e la conseguente \u201cposizione di garanzia\u201d (terminologia giuridica).<br \/>\nStesso orientamento nella sentenza sul \u201cmedico frequentatore volontario\u201d figura non regolamentata e ammessa consuetudinariamente nei reparti previa autorizzazione e stipula di una polizza di responsabilit\u00e0 professionale. Anche in questo caso la presa in carico determina la posizione di garanzia e il riconoscimento di responsabilit\u00e0 indipendentemente da fonti giuridiche formali di riferimento. In questi casi, in genere, \u00e8 chiaro che il medico \u201cfrequentatore volontario\u201d non debba essere, sulla carta, un professionista incardinato nella struttura e nelle sue decisioni. Alcune importanti realt\u00e0 organizzative hanno regolamentato l\u2019accesso e le funzioni di questa figura.<br \/>\nL\u2019azienda ospedaliera di Padova, ad esempio, specifica:<br \/>\n\u201cI frequentatori volontari sono osservatori, a fini di studio, formazione o ricerca, delle attivit\u00e0 svolte nelle strutture aziendali di riferimento. I frequentatori non possono in alcun modo svolgere attivit\u00e0 in sostituzione del personale dipendente. Non possono esercitare direttamente in autonomia mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico professionali del personale dipendente o convenzionato, n\u00e9 essere impiegato in attivit\u00e0 che comportino autonomia decisionale\u201d, altri specificano che il medico frequentatore non \u201crilascia certificazione alcuna\u201d (Universit\u00e0 di Milano), altri ancora (Azienda per i servizi sanitari di Trento) equiparano ai frequentatori alcuni doveri che sono per\u00f2 del dipendente: obbligo di firma, di orario, di certificazione medica per assenza per malattia, altri infine (Universit\u00e0 di Bari) pongono una serie di divieti: non possono eseguire atti operatori, atti invasivi, non possono firmare indagini diagnostiche, non possono firmare cartelle cliniche, non possono svolgere turni di guardia.<br \/>\nNonostante questo corollario di regolamenti quasi del tutto univoci la Corte di cassazione guarda alle mansioni di fatto svolte: su queste si basa la posizione di garanzia.<br \/>\nQuesto orientamento porta al superamento di molte disquisizioni sul carattere letterale di alcune norme e definizioni. In un recente articolo su Qs Daniele Rodriguez opera una sottile e approfondita analisi sulla comparsa del termine \u201ccura\u201d nel \u201ccomma 566\u201d della legge di Stabilit\u00e0 2015 enfatizzandone il significato in quanto contenuto in una fonte formale. Lo stesso Rodriguez aveva per\u00f2 avuto modo di ricordare che la cura \u00e8 \u201cuna competenza intrinsecamente connaturata alla professione medica, nonch\u00e9 a qualunque professione sanitaria\u201d.<br \/>\nE\u2019 proprio su quest\u2019ultimo punto che si incentra la pi\u00f9 recente giurisprudenza sulla posizione di garanzia che la Corte di cassazione riconosce sempre pi\u00f9 frequentemente, proprio in virt\u00f9 della \u201cconcezione sostanzialistica\u201d che abbiamo sopra riportato, che, prescindendo da specifiche norme di riferimento, punta alla sostanza delle attivit\u00e0, come dimostra la vicenda del medico \u201cfrequentatore volontario\u201d e, ancora di pi\u00f9, dell\u2019autista soccorritore, figura che, abbiamo avuto modo di ricordare, non \u00e8 prevista dall\u2019ordinamento giuridico e comunque verrebbe inquadrata nel ruolo tecnico e non sanitario del personale del servizio sanitario nazionale.<\/p>\n<p>Luca Benci<br \/>\nGiurista<br \/>\n&#8211; See more at: <a href=\"http:\/\/www.infermieristicamente.it\/articolo\/5261\/cassazione-la-responsabilita-professionale-dipende-dalle-mansioni-e-attivita-svolte-e-non-solo-da-ruolo-e-qualifica-dell-operatore-coinvolto\/#sthash.dKjOcMxx.dpuf\" target=\"_blank\">http:\/\/www.infermieristicamente.it\/articolo\/5261\/cassazione-la-responsabilita-professionale-dipende-dalle-mansioni-e-attivita-svolte-e-non-solo-da-ruolo-e-qualifica-dell-operatore-coinvolto\/#sthash.dKjOcMxx.dpuf<\/a><!--more--><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cassazione. 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