{"id":17534,"date":"2014-02-26T17:59:31","date_gmt":"2014-02-26T16:59:31","guid":{"rendered":"http:\/\/coesitalia.altervista.org\/blog\/?p=17534"},"modified":"2014-02-26T17:59:31","modified_gmt":"2014-02-26T16:59:31","slug":"sentenza-del-24022014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/sentenza-del-24022014\/","title":{"rendered":"SENTENZA DEL 24\/02\/2014"},"content":{"rendered":"<p class=\"registri\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">N. 00849\/2014REG.PROV.COLL.<\/span><\/p>\n<p class=\"registri\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">N. 07277\/2006 REG.RIC.<\/span><\/p>\n<p class=\"repubblica\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"http:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/DocumentiGA\/Consiglio%20di%20Stato\/Sezione%206\/2006\/200607277\/Provvedimenti\/stemma.jpg\" border=\"0\" \/><\/span><\/p>\n<p class=\"repubblica\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/span><\/p>\n<p class=\"innome\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/span><\/p>\n<p class=\"sezione\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Il Consiglio di Stato<\/span><\/p>\n<p class=\"sezione\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<\/span><\/p>\n<p class=\"tabula\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">ha pronunciato la presente<\/span><\/p>\n<p class=\"sezione\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">SENTENZA<\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">sul ricorso numero di registro generale 7277 del 2006, proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Larcher, Renate von Guggenberg e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest\u2019ultimo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24; <\/span><\/p>\n<p class=\"contro\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">contro<\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Collegio Provinciale Infermieri &#8211; Assistenti Sanitari ed Infermieri Pediatrici di Bolzano, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore<\/i>, nonch\u00e9 Berenzi Paolo, Tomanin Maurizio e Rosatti Friedrich, rappresentati e difesi dagli avvocati Manfred Schullian, Christoph Senoner e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest\u2019ultimo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <\/span><\/p>\n<p class=\"contro\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">nei confronti di<\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Croce Bianca &#8211; Associazione Provinciale di Soccorso &#8211; Onlus, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore<\/i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Markus von Zieglauer, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale XXI Aprile, 11; <\/span><br \/>\n<span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Ministero della salute, non costituito in giudizio nel presente grado; <\/span><\/p>\n<p class=\"contro\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">per la riforma<\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 244\/2006, resa tra le parti e concernente: approvazione programma di formazione per soccorritori;<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Viste le memorie difensive;<\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Visti tutti gli atti della causa;<\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Relatore, nell\u2019udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Costa, Luigi Manzi, Salvatore Alberto Romano e von Zieglauer;<\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"fatto\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">FATTO e DIRITTO<\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. &#8211; Sezione autonoma di Bolzano \u2013 previa reiezione delle eccezioni pregiudiziali di irricevibilit\u00e0 dei motivi aggiunti e di inammissibilit\u00e0 del ricorso originario per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, per carenza di legittimazione attiva in capo a tutti i ricorrenti e per difetto d\u2019interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti persone fisiche, sollevate dalle parti resistenti \u2013 accoglieva il ricorso n. 58 del 2005 (integrato da motivi aggiunti), con il quale il Collegio provinciale infermieri e tre infermieri professionali in proprio avevano impugnato la deliberazione della Giunta provinciale n. 3775 del 18 ottobre 2004, di approvazione del programma e degli obiettivi di approfondimento della formazione di livello \u2018C\u2019 per autisti soccorritori e soccorritori volontari, operanti nel settore dell\u2019assistenza sanitaria di emergenza. Nel giudizio erano intervenuti, <i>ad opponendum<\/i>, l\u2019Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca (per opporsi al ricorso), nonch\u00e9, <i>ad adiuvandum<\/i>, il Ministero della salute (per sostenere le ragioni dei ricorrenti). <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">La statuizione di accoglimento si fondava sui seguenti passaggi motivazionali: <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">&#8211; pur dovendosi ravvisare la sussistenza della competenza legislativa esclusiva [<i>ex<\/i> art. 8, nn. 13) e 29), d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino &#8211; Alto Adige<\/i>)] e rispettivamente concorrente [<i>ex<\/i> art. 9, n. 10), d.P.R. n. 670 del 1972] della Provincia autonoma di Bolzano, e della correlativa competenza amministrativa, in materia di formazione del <!--more-->personale operante nel settore dell\u2019emergenza sanitaria e rispettivamente in materia di igiene e sanit\u00e0, ivi compresa l\u2019assistenza sanitaria, l\u2019amministrazione provinciale non poteva abilitare, avvalendosi di tale competenza, i soccorritori ad esercitare mansioni rientranti nelle attribuzioni tipiche della professione sanitaria infermieristica, in quanto, per un verso, la Provincia (come pure le altre Regioni, munite di competenza concorrente in materia di professioni) era tenuta ad osservare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia concorrente delle professioni, ai sensi dell\u2019art. 117, comma 3, Cost. (tra i quali rientra l\u2019individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, riservata allo Stato) e, per altro verso, le attribuzioni degli organi statali concernenti le professioni sanitarie erano state fatte espressamente salve dall\u2019art. 3, n. 9), d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (<i>Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanit\u00e0<\/i>); <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">&#8211; la deliberazione impugnata solo in apparenza riguardava la formazione professionale del personale volontario dei soccorritori, ma la stessa, con la previsione del corso di livello \u2018C\u2019, finiva per abilitare i soccorritori a svolgere, in via ordinaria, una funzione di supporto del medico di emergenza\/urgenza, tipica dell\u2019infermiere professionale, elencando tutta una serie di conoscenze ed abilit\u00e0 involgenti competenze specifiche rientranti nelle attribuzioni della professione sanitaria infermieristica, in tal modo travalicando i limiti della competenza legislativa e amministrativa in materia di formazione professionale degli operatori sanitari; <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">&#8211; l\u2019attribuzione impropria di funzioni riservate al personale professionale infermieristico, abilitato a svolgerle all\u2019esito di percorsi formativi di livello universitario, finiva per creare un nuovo profilo professionale di soccorritore o di autista soccorritore, inesistente a livello legislativo statale e provinciale e non riconosciuto come \u2018professione sanitaria\u2019 ai sensi dell\u2019art. 6, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (<i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u2019art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421<\/i>); <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">&#8211; a seguito della riforma introdotta dalla l. 26 febbraio 1999, n. 42 (<i>Disposizioni in materia di professioni sanitarie<\/i>), secondo l\u2019art. 1, comma 2, del citato provvedimento legislativo, le competenze riservate agli infermieri (come anche quelle riservate alle altre professioni sanitarie) non erano pi\u00f9 definite da un mansionario, bens\u00ec da tre fonti, costituite (i) dal contenuto dei decreti ministeriali istitutivi dei rispettivi profili professionali [nella specie, d.m. 14 settembre 1994, n. 739 (<i>Regolamento concernente l\u2019individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell\u2019infermiere<\/i>)], (ii) dal contenuto dell\u2019ordinamento didattico universitario e (iii) dal codice deontologico della professione di infermiere (approvato nel maggio 1999); <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">&#8211; dall\u2019esame delle menzionate fonti risultava che l\u2019infermiere, nell\u2019area della sanit\u00e0, era la figura deputata ad intervenire direttamente sul malato, in stretto contatto con il medico, garantendo la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, e le relative mansioni non erano attribuibili ad altri operatori in ambito sanitario; <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">&#8211; la riforma della professione infermieristica attuata con la legge n. 42 del 1999, abrogativa dei primi cinque articoli del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, con l\u2019eliminazione del preesistente rigido mansionario, sostituito dai criteri guida dettati dalle menzionate fonti, comportava \u00ab<i>una ancor pi\u00f9 netta demarcazione tra gli operatori sanitari che esercitano un\u2019attivit\u00e0 riconosciuta come \u2018professione sanitaria\u2019 (per l\u2019accesso alle quali \u00e8 richiesto un diploma di abilitazione universitario), e gli operatori che, pur svolgendo compiti in ambito sanitario, non hanno una formazione universitaria e svolgono un\u2019attivit\u00e0 non riconosciuta come \u2018professione sanitaria\u2019 ai sensi della norma suddetta (quali sono, appunto, i soccorritori)<\/i> \u00bb (v. cos\u00ec, testualmente, l\u2019appellata sentenza), con conseguente illegittimit\u00e0 dell\u2019attribuzione a questi ultimi di compiti riservati agli infermieri. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">2. Avverso tale sentenza interponeva appello la Provincia autonoma di Bolzano, deducendo i seguenti motivi: <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">a) l\u2019erroneo rigetto delle eccezioni di irricevibilit\u00e0 dei motivi aggiunti proposti con riguardo alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 dell\u201911 agosto 2004, pubblicata il 4 gennaio 2005, recante \u00ab<i>Approvazione della formazione integrativa degli infermieri diplomati\/delle infermiere diplomate che operano nel sistema di emergenza\/urgenza<\/i>\u00bb, essendo la deliberazione in questione stata emanata e pubblicata anteriormente alla proposizione del ricorso principale, con conseguente inammissibilit\u00e0 di una sua integrazione postuma con un nuovo motivo <i>sub specie<\/i> di eccesso di potere; <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">b) l\u2019erroneo rigetto dell\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 del ricorso di primo grado per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati; <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">c) l\u2019erroneo accoglimento della censura di violazione di legge per contrasto con la l. n. 42 del 1999 e con il d.P.R. n. 739 del 1994, nonch\u00e9 l\u2019assoluta carenza di motivazione a sostegno dell\u2019affermazione, secondo cui le mansioni e competenze elencate nel programma di formazione oggetto dell\u2019annullata deliberazione n. 3775 del 18 ottobre 2004, entro i limiti ivi stabiliti, fossero riservati in via esclusiva alla figura dell\u2019infermiere, nonch\u00e9 l\u2019erronea ricostruzione delle competenze riservate a tale categoria professionale e l\u2019omessa considerazione dell\u2019art. 1, comma 2, l. 1 febbraio 2006, n. 43, entrata in vigore pochi giorni prima dell\u2019udienza di discussione svoltasi dinnanzi al T.r.g.a., confermativa della competenza delle Regioni nell\u2019individuazione e formazione dei profili professionali degli operatori di interesse sanitario non rientranti nel novero delle professioni sanitarie \u2018tipiche\u2019 menzionate nel primo comma del citato art. 1; <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">d) l\u2019errore di giudizio costituito dall\u2019affermazione, contrastante con il vigente assetto legislativo e regolamentare, dell\u2019inesistenza, sia a livello statale, sia a livello provinciale, della figura del soccorritore d\u2019emergenza, mentre da una serie di atti di valenza normativa \u2013 in particolare, dall\u2019Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla deliberazione del 22 maggio 2003, raggiunto in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome \u2013 emergeva l\u2019individuazione di profili propri del personale dei soccorritore quale personale volontario o dipendente delle organizzazioni di cui all\u2019art. 5, commi 2 e 3, d.P.R. 27 marzo 1992, svolgente la propria attivit\u00e0 sui mezzi di soccorso e avanzati del \u2018sistema di emergenza 118\u2019, con attribuzione di compiti assistenziali ed organizzativi di supporto al personale medico di emergenza; <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">e) l\u2019<i>error in iudicando<\/i> costituito dall\u2019affermazione, viziata da una travisata lettura degli atti generali provinciali, \u00ab<i>che la Provincia autonoma di Bolzano vorrebbe affidare ai soccorritori le attivit\u00e0 tipiche degli infermieri, come si ricaverebbe dall\u2019intenzione espressa di supportare il medico, dal contenuto della formazione stessa e dalla scelta, gi\u00e0 operata in passata dall\u2019Amministrazione, di escludere gli infermieri professionali dai mezzi di soccorso dell\u2019emergenza sanitaria<\/i>\u00bb (v. cos\u00ec, testualmente, l\u2019atto d\u2019appello), nonch\u00e9 l\u2019erroneo travalicamento dei limiti del sindacato giurisdizionale e l\u2019invasione del campo riservato al merito amministrativo. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">L\u2019Amministrazione appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutoriet\u00e0 dell\u2019appellata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell\u2019avversario ricorso di primo grado. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">3. Costituendosi in giudizio, gli originari ricorrenti (il Collegio Provinciale Infermieri &#8211; Assistenti Sanitari ed Infermieri Pediatrici di Bolzano e gli infermieri Berenzi Paolo, Tomanin Maurizio e Rosatti Friedrich) contestavano la fondatezza dell\u2019appello e ne chiedevano la reiezione. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">4. Si costituiva, altres\u00ec, in giudizio l\u2019Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca, aderendo all\u2019appello proposto dalla Provincia e chiedendone l\u2019accoglimento, mentre ometteva di costituirsi nel presente grado il Ministero della salute, sebbene ritualmente evocato in giudizio. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">5. Con ordinanza n. 5552 del 24 ottobre 2006 \u00e8 stata accolta la domanda di sospensiva sulla base del testuale rilievo che \u00ab<i>appare necessario sospendere l\u2019efficacia della sentenza impugnata, in ragione dell\u2019effetto pratico dalla stessa scaturente di impedire alla categoria dei soccorritori lo svolgimento delle loro funzioni, ausiliarie dei medici, indispensabili in sede di soccorso d\u2019urgenza, con evidenti pericolose ripercussioni sulla salute dei cittadini nella provincia di Bolzano<\/i>\u00bb. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">6. All\u2019udienza pubblica del 4 febbraio 2014 la causa \u00e8 stata trattenuta in decisione, previo deposito e scambio di memorie difensive. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">7. Premesso che, a fronte della infondatezza nel merito del ricorso di primo grado per le ragioni che saranno meglio sviluppate <i>infra sub<\/i> \u00a7\u00a7 7.2. ss., per esigenze di economia processuale si pu\u00f2 prescindere dall\u2019esame delle eccezioni pregiudiziali di rito, respinte in primo grado e devolute in grado di appello con i motivi d\u2019impugnazione <i>sub<\/i> 2.a) e 2.b), si osserva nel merito che i motivi d\u2019appello <i>sub<\/i> 2.c), 2.d) e 2.e), tra di loro connessi e da trattare congiuntamente, sono fondati. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">7.1. Giova premettere che non \u00e8 impugnata, n\u00e9 in via principale, n\u00e9 in via incidentale, la ricostruzione della normativa di rango costituzionale e para-costituzionale dei rapporti tra competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano e competenze legislative statali in materia di formazione del personale operante nell\u2019emergenza sanit\u00e0 e rispettivamente in materia di igiene e sanit\u00e0, ivi compresa l\u2019assistenza sanitaria, nonch\u00e9 in materia di professioni sanitarie, quale contenuta nell\u2019appellata sentenza, sicch\u00e9 ogni relativa questione esula dai limiti oggettivi del <i>devolutum<\/i>. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">7.2. La questione centrale devoluta in grado d\u2019appello con i motivi in esame si risolve nel quesito, se l\u2019impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 3775 del 18 ottobre 2004 \u2013 emanata in esecuzione dell\u2019art. 72 l. prov. 5 marzo 2001, n. 7 (<i>Riordinamento del servizio sanitario provinciale<\/i>), secondo cui \u00ab<i>il programma di formazione dell\u2019autista soccorritore e del soccorritore volontario \u00e8 disciplinato con deliberazione provinciale<\/i>\u00bb, contro il quale gli originari ricorrenti non hanno, peraltro, dedotto eventuali censure di incostituzionalit\u00e0 \u2013, abbia, o meno, travalicato i limiti delle competenze provinciali ed invaso la sfera di competenza statale in materia di professioni e, in particolare, in materia di professioni sanitarie, e se, in particolare, abbia, o meno, attribuito ai soccorritori mansioni riservate alla professione infermieristica. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Contrariamente a quanto ritenuto dal T.r.g.a., la questione deve essere risolta nel senso dell\u2019esclusione sia della dedotta invasione di competenze statali che della lamentata creazione di una nuova figura professionale sanitaria, cui sarebbero state attribuite funzioni e mansioni proprie del personale infermieristico. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">7.2.1. In primo luogo, l\u2019impugnata sentenza \u2013 la quale, con statuizione non specificamente impugnata (v. sopra <i>sub<\/i> 7.1.), ha affermato la competenza legislativa e regolamentare della Provincia autonoma di Bolzano in materia di formazione del personale operante nel settore dell\u2019emergenza sanitaria e rispettivamente in materia di igiene e sanit\u00e0, ivi compresa l\u2019assistenza sanitaria (v. punto 2.2. della sentenza) \u2013 non ha considerato che nella premessa dell\u2019allegato A dell\u2019impugnata deliberazione \u00e8 espressamente precisato che il conseguimento del livello di formazione \u2018C\u2019 \u00ab<i>abiliter\u00e0 a supportare (\u2026) il medico di urgenza\/emergenza<\/i>\u00bb, non gi\u00e0 in via generale ed assoluta, bens\u00ec \u00ab<i>sulla base della norma legislativa vigente<\/i>\u00bb. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Tale clausola di salvezza \u2013 la cui formulazione nel testo in lingua tedesca (\u00ab<i>im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen<\/i>\u00bb, ossia \u00ab<i>nell\u2019ambito delle disposizioni legislative vigenti<\/i>\u00bb) \u00e8, peraltro, pi\u00f9 puntuale del testo italiano della deliberazione, redatta in forma bilingue \u2013 comporta che, nello stesso impianto logico dell\u2019impugnata deliberazione, la definizione delle attivit\u00e0 nell\u2019ambito del programma di formazione non poteva travalicare i limiti predefiniti dal quadro legislativo vigente, con conseguente erroneit\u00e0, gi\u00e0 sotto il profilo in esame, dell\u2019affermazione contenuta nell\u2019impugnata sentenza, secondo cui \u00ab<i>chiaramente la deliberazione esprime il proposito di voler affidare ai soccorritori l\u2019attivit\u00e0 di supporto ai medici, vale a dire un\u2019attivit\u00e0 che \u00e8 tipica degli infermieri professionali<\/i>\u00bb (v. cos\u00ec, testualmente, p. 17 dell\u2019impugnata sentenza). <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Nell\u2019evidenziato contesto logico della delibera in esame, le attribuzioni asseritamente assegnate ai soccorritori di livello \u2018C\u2019 non potevano essere <i>sic et simpliciter<\/i> desunte dal programma formativo, in quanto, per un verso, nulla vieta che la formazione possa comprendere anche cognizioni scientifiche e tecniche in ipotesi eccedenti le mansioni esercitabili secondo il vigente quadro legislativo, e, per altro verso, la citata clausola di salvezza ha introdotto una previsione regolatoria \u2018in bianco\u2019, da concretizzare con riguardo al complessivo quadro normativo oggetto di rinvio. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">7.2.2. In secondo luogo, non appare aderente (nella sua assolutezza e apoditticit\u00e0) all\u2019assetto normativo vigente all\u2019epoca dell\u2019adozione dell\u2019impugnata deliberazione l\u2019affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui \u00ab<i>non esiste \u2013 n\u00e9 a livello statale, n\u00e9 a livello provinciale \u2013 un profilo professionale del soccorritore e dell\u2019autista soccorritore, la cui attivit\u00e0 non \u00e8 riconosciuta come \u2018professione\u2019, tanto meno come \u2018professione sanitaria\u2019, ai sensi dell\u2019art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502<\/i>\u00bb (v. p. 14 dell\u2019appellata sentenza). <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Infatti, la figura del soccorritore volontario era riconosciuta sia in ambito nazionale che in ambito provinciale, non gi\u00e0 quale vero e proprio \u2018professionista sanitario\u2019, ma quale operatore del sistema sanitario di emergenza\/urgenza, deponendo in tal senso i seguenti indici normativi: <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">&#8211; il d.P.R. 27 marzo 1992 (<i>Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza<\/i>) \u2013 emanato ai sensi dell\u2019art. 4 l. 30 dicembre 1991, n. 412, che detta norme in materia di assistenza sanitaria per l\u2019anno 1992 \u2013, che individua le condizioni per assicurare le attivit\u00e0 di emergenza sanitaria uniformemente su tutto il territorio nazionale, prevedendo, all\u2019art. 5, comma 2, che il Governo determini gli <i>standard<\/i> tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti professionali del personale di bordo, d\u2019intesa con la Conferenza Stato-regioni; <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">&#8211; le Linee Guida n. 1\/96, approvate ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1992 con l\u2019atto d\u2019intesa Stato-regioni dell\u201911 aprile 1996, che, nella determinazione dei requisiti professionali dei mezzi di soccorso, introduce le qualifiche di \u2018autista soccorritore\u2019 e di \u2018soccorritore volontario\u2019; <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">&#8211; le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2739 del 17 giugno 1996 e n. 4923 del 23 dicembre 2002, non impugnate, che, quanto all\u2019equipaggiamento dei mezzi di soccorso in ambito provinciale, prevedono la presenza di soccorritori su tutti tali mezzi, anche in presenza del medico (peraltro, affatto in via di principio escludendo che dell\u2019equipaggio possano far parte anche gli infermieri, mancando qualsiasi espressa previsione escludente); <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">&#8211; l\u2019Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 maggio 2003 della Conferenza Stato-regioni, formatosi sul documento \u00ab<i>Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza\/urgenza<\/i>\u00bb, che, tra i destinatari dei percorsi formativi, accanto ai medici, agli infermieri ed ai tecnici, menziona i soccorritori (punto 2.1.), ascrivendo alla formazione di questi ultimi [ossia, del \u00ab<i>personale volontario o dipendente di pertinenza delle Organizzazioni di cui all\u2019art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. 27\/3\/92 (inclusi gli autisti) che svolge la sua attivit\u00e0 sui mezzi di soccorso di base e avanzati del \u2018sistema 118\u2019<\/i>\u00bb] obiettivi formativi \u00ab<i>assistenziali-organizzativi<\/i>\u00bb (elencando, tra gli altri obiettivi formativi, la \u00ab<i>conoscenza e abilit\u00e0 nelle manovre di supporto alle funzioni vitali di base e utilizzo del defribillatore semiautomatico<\/i>\u00bb, la \u00ab<i>conoscenza e abilit\u00e0 nelle manovre di immobilizzazione e gestione del paziente traumatizzato<\/i>\u00bb, la \u00ab<i>conoscenza e capacit\u00e0 di controllo di attrezzature di competenza presenti sui mezzi di soccorso e degli strumenti di radiocomunicazione, capacit\u00e0 di relazione con l\u2019equipe e con l\u2019utenza<\/i>\u00bb e l\u2019apprendimento di \u00ab<i>elementi di medicina legale<\/i>\u00bb) ed a quella degli infermieri obiettivi formativi \u00ab<i>clinico-assistenziali<\/i>\u00bb, nonch\u00e9 prevedendo che i programmi di formazione e aggiornamento e la relativa certificazione siano definiti dalle regioni e dalle province autonome; <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">&#8211; il sopra citato art. 72 l. prov. 5 marzo 2001, n. 7, che, in esplicazione dell\u2019autonomia legislativa riconosciuta alle province autonome dagli artt. 8, nn. 13) e 29), e 9, n. 10), d.P.R. n. 670 del 1972, e, sotto un profilo contenutistico, in sostanziale aderenza alla menzionata disciplina statale, prevede che \u00ab<i>il programma di formazione dell\u2019autista soccorritore e del soccorritore volontario \u00e8 disciplinato con deliberazione provinciale<\/i>\u00bb. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">A fronte di siffatto quadro normativo, la previsione contenuta nell\u2019art. 1, comma 2, l. 1 febbraio 2006, n. 43 (<i>Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l\u2019istituzione dei relativi ordini professionali<\/i>), laddove espressamente mantiene \u00ab<i>ferma la competenza delle regioni nell\u2019individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1<\/i>\u00bb (ossia, alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivit\u00e0 di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione), deve ritenersi ricognitiva del quadro normativo preesistente, attributiva alle regioni e alle provincie autonome della competenza in materia di individuazione e formazione dei soccorritori inseriti nel sistema di emergenza\/urgenza, sicch\u00e9 la disposizione, seppure entrata in vigore solo nel corso del giudizio di primo grado, si pone in linea di continuit\u00e0 con l\u2019assetto preesistente, assumendo valenza confermativa della preesistenza, nell\u2019ordinamento statale e regionale\/provinciale, di una figura di operatori (volontari o rispettivamente dipendenti di organizzazioni ed associazioni pubbliche e private autorizzate e convenzionate) del sistema sanitario di emergenza\/urgenza, la cui formazione era attribuita alle regioni e alle province autonome. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">7.2.3. In terzo luogo, contrariamente a quanto ritenuto nell\u2019appellata sentenza, le singole descrizioni degli obiettivi formativi contenute nell\u2019allegato A della impugnata deliberazione n. 3775 del 18 ottobre 2004 \u2013 oltre a dover essere interpretate <i>cum grano salis<\/i>, tenendo conto della clausola di salvezza enunciata nella premessa dell\u2019allegato medesimo (v. sopra <i>sub<\/i> 7.2.1.) \u2013 non possono qualificarsi come attributive ai soccorritori di compiti ed attivit\u00e0 riservate alla professione sanitaria infermieristica, quali definite, in seguito alla legge di riforma delle professioni sanitarie (l. 26 febbraio 1999, n. 42), nelle tre fonti costituite dai decreti ministeriali istitutivi dei rispettivi profili professionali, dall\u2019ordinamento didattico universitario e dal codice deontologico della professione di infermiere. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Infatti, dall\u2019esame degli elenchi degli argomenti formativi e degli obiettivi di apprendimento di cui agli allegati A e B dell\u2019impugnata deliberazione \u2013 tra i quali nell\u2019appellata sentenza sono state messe in evidenza, a titolo esemplificativo, le conoscenze indicate, tra altre, ai punti 1.5. [\u00ab<i>conoscere e preparare alla somministrazione tutti i farmaci presenti nell\u2019unit\u00e0 mobile (flaconcini miscelanti, fiale perforabili e fiale a rottura)<\/i> \u00bb], 1.8 (\u00ab<i>porgere al medico d\u2019emergenza le fiale giuste<\/i>\u00bb) e 1.9. [\u00ab<i>acquisire ed applicare competenze operative pratiche, come la ventilazione strumentale o l\u2019uso di respiratori su ordine del medico d\u2019emergenza; l\u2019operatore sa eseguire le manovre fondamentali in caso di intossicazione; conosce le particolarit\u00e0, i sintomi e le misure da adottare in presenza delle seguenti intossicazioni acute: (\u2026)<\/i>\u00bb] \u2013, emerge che l\u2019attivit\u00e0 del soccorritore si risolve in attivit\u00e0 materiali e meramente ausiliarie a supporto del medico d\u2019urgenza, da eseguire in sua presenza e senza la minima autonomia decisionale e, dunque, in un\u2019attivit\u00e0 di assistenza materiale al medico d\u2019urgenza, mentre la figura professionale dell\u2019infermiere \u00e8 definita come \u00ab<i>l\u2019operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell\u2019iscrizione all\u2019albo professionale, \u00e8 responsabile dell\u2019assistenza generale infermieristica<\/i>\u00bb, e le principali funzioni dell\u2019assistenza infermieristica, che ne connotano i profili professionali, sono costituite dalla prevenzione delle malattie, dall\u2019assistenza dei malati e dei disabili di tutte le et\u00e0 e dall\u2019educazione sanitaria, pianificando, gestendo e valutando in autonomia l\u2019intervento assistenziale infermieristico, garantendo la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, agendo sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell\u2019opera del personale di supporto e contribuendo alla formazione di quest\u2019ultimo (v. art. 1 d.m. 14 settembre 1994, n. 739, richiamato dalla l. n. 42 del 1999). <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Le conoscenze oggetto del programma di formazione dei soccorritori, approvato con l\u2019impugnata delibera, attengono, dunque, ad attivit\u00e0 a supporto materiale del medico d\u2019emergenza, di natura meramente esecutiva ed alle strette ed immediate dipendenze di quest\u2019ultimo, che giammai possono qualificarsi alla stregua della sopra delineata attivit\u00e0 professionale infermieristica, di assistenza clinica diretta dei pazienti; cos\u00ec, ad esempio, contrariamente a quanto adombrato dagli originari ricorrenti, la competenza dei soccorritori di livello \u2018C\u2019 in ordine ai medicinali non riguarda n\u00e9 la relativa prescrizione ai pazienti, n\u00e9 la relativa somministrazione diretta, ma si esaurisce nell\u2019attivit\u00e0 meramente ausiliaria e materiale, di \u00ab<i>conoscere e preparare alla somministrazione tutti i farmaci presenti nell\u2019unit\u00e0 mobile (flaconcini miscelanti, fiale perforabili e fiale a rottura)<\/i> \u00bb, su indicazione e sotto supervisione del medico di emergenza, ferma restando la somministrazione al paziente ad opera del medico stesso. Il ruolo del \u2018soccorritore\u2019 munito della qualifica \u2018C\u2019 \u00e8, pertanto, di carattere strettamente assistenziale-organizzativo a supporto ed ausilio del medico, previsto dalla normativa provinciale come unico professionista sanitario che, necessariamente, deve far parte dell\u2019equipaggiamento. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Il contenuto del programma di formazione dei soccorritori, approvato dalla impugnata deliberazione della Giunta provinciale, si muove entro i limiti del quadro normativo statale di riferimento (v. sopra <i>sub<\/i> 7.2.2., con particolare riguardo alle \u00ab<i>Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza\/urgenza<\/i>\u00bb di cui all\u2019Accordo del 22 maggio 2003, intervenuto tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) e non comporta la paventata usurpazione di competenze riservate alla professione sanitaria degli infermieri. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">A tale ultimo riguardo occorre aggiungere che la riforma delle professioni sanitarie, in particolare della professione infermieristica, attuata dalla l. n. 42 del 1999, contrariamente a quanto ritenuto dal T.r.g.a. (v. pp. 15 e 16 dell\u2019appellata sentenza), non ha accentuato la demarcazione tra gli operatori sanitari professionali ed altre categorie di operatori nel settore sanitario prive di qualificazione universitaria, ma, con l\u2019eliminazione di un rigido mansionario, sostituito da criteri pi\u00f9 ampi e flessibili, ne ha sfumato i relativi contorni, anche in conseguenza del progressivo abbandono del principio di esclusivit\u00e0 di predeterminate mansioni di carattere sanitario e dell\u2019introduzione, nell\u2019ordinamento, di atti sanitari \u00ab<i>relativamente liberi<\/i>\u00bb e altri, addirittura, che possono essere svolti da chiunque (a comprova della attenuazione del carattere di esclusivit\u00e0 di mansioni infermieristiche, si possono rammentare le attribuzioni dell\u2019operatore socio-sanitario di cui all\u2019art. 1, comma 8, d.-l. 12 novembre 2001, n. 402, convertito dalla legge 8 gennaio 2002, n. 2, tra le quali, ad es., secondo le previsioni dell\u2019Accordo Stato-regioni del 16 gennaio 2003, rientrano \u00ab<i>la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell\u2019assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione<\/i>\u00bb, e \u00ab<i>la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell\u2019assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione<\/i>\u00bb; oppure l\u2019uso del defribillatore semiautomatico, consentito dalla l. 3 aprile 2001, n. 120, e ss. mm. ii. \u00ab<i>in sede intra- ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonch\u00e9 al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivit\u00e0 di rianimazione cardio-polmonare<\/i>\u00bb). <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">7.2.4. N\u00e9 la deliberazione impugnata pu\u00f2 ritenersi introduttiva di una nuova figura di professione sanitaria \u2013 quale, ad es., introdotta dalla legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (<i>Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore<\/i>), dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Cost. con sent. n. 300 del 22 ottobre 2010, in quanto la stessa, istituendo la figura di autista soccorritore e regolandone il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato di qualifica, nonch\u00e9 attribuendole compiti e funzioni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie (non limitate ad attivit\u00e0 strumentali a supporto del medico di emergenza, ma estese ad attivit\u00e0 di collaborazione piena con l\u2019<i>equipe<\/i> assistenziale con manovre, anche invasive, direttamente sul paziente, fino alla funzione di capo equipaggio in caso di assenza del personale sanitario), non rispettava il limite imposto dall\u2019art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni, secondo il quale l\u2019individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, \u00e8 riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato \u2013, difettando gli elementi costitutivi di una professione, quali la previsione dei requisiti professionali dell\u2019autonomia e di un patrimonio professionale approfondito da spendere in un\u2019attivit\u00e0 professionale connotata da alto grado di specializzazione, autonomia e responsabilit\u00e0, ma limitandosi la deliberazione medesima ad intervenire nel settore della formazione degli operatori di interesse sanitario rientranti nella figura dei soccorritori, riconosciuta sia in ambito statale che in ambito provinciale, ma esulante, per espressa previsione legislativa (v. art. 1, comma 2, l. n. 43 del 2006), dal novero delle professioni sanitarie; ci\u00f2, al fine di abilitare i soccorritori che conseguano il livello di formazione \u2018C\u2019 non gi\u00e0 all\u2019esercizio di una professione sanitaria e\/o di attivit\u00e0 riservate a queste ultime, ma di attivit\u00e0 assistenziali-organizzative a supporto ed ausilio del medico di emergenza (v. sopra <i>sub<\/i> 7.2.2.), senza dunque invadere le competenze statali in materia di professioni. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">7.2.5. Giova rilevare, da ultimo, che i superiori rilievi non si oppongono, evidentemente, ad un\u2019eventuale futura graduale sostituzione dei soccorritori di livello \u2018C\u2019 con infermieri professionisti che siano in possesso di correlativa adeguati requisiti formativi, compatibilmente con l\u2019entit\u00e0 delle risorse di personale professionale sanitario in ambito provinciale, che, allo stato \u2013 tenuto conto dei dati al riguardo forniti dalle parti \u2013, appare insufficiente a coprire le esigenze delle capillari articolazioni del sistema sanitario di emergenza\/urgenza extra-ospedaliera nel territorio della Provincia di Bolzano (v., sul punto, anche la motivazione dell\u2019ordinanza cautelare di accoglimento, di cui sopra <i>sub<\/i> 5.). <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">7.3. Conclusivamente, per le esposte ragioni l\u2019impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 3775 del 18 ottobre 2004 si sottrae ai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere dedotti con il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti, sicch\u00e9, in riforma dell\u2019appellata sentenza, s\u2019impone la reiezione del ricorso di primo grado (compresi i motivi aggiunti, presupponenti la qualificazione del contenuto dei singoli obiettivi di cui all\u2019impugnata deliberazione come rientranti nelle mansioni infermieristiche, da escludersi per le esposte considerazioni). <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">8. Tenuto conto delle alterne vicende connotanti la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti. <\/span><\/p>\n<p class=\"fatto\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">P.Q.M.<\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull\u2019appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 7277 del 2006), lo accoglie e, per l\u2019effetto, respinge il ricorso di primo grado; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti. <\/span><\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"popolo\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Cos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<\/span><\/p>\n<p class=\"tabula\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Sergio De Felice, Presidente FF<\/span><\/p>\n<p class=\"tabula\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Vito Carella, Consigliere<\/span><\/p>\n<p class=\"tabula\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Claudio Contessa, Consigliere<\/span><\/p>\n<p class=\"tabula\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<\/span><\/p>\n<p class=\"tabula\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore<\/span><\/p>\n<table class=\"sottoscrizioni\" style=\"border-collapse: collapse;\" width=\"100%\" border=\"0\" cellspacing=\"1\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">\u00a0<\/span><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">\u00a0<\/span><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">L&#8217;ESTENSORE<\/span><\/td>\n<td><\/td>\n<td><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">IL PRESIDENTE<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">\u00a0<\/span><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">\u00a0<\/span><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">\u00a0<\/span><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">\u00a0<\/span><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">\u00a0<\/span><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p class=\"fatto\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<\/span><\/p>\n<p class=\"fatto\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\"> Il 24\/02\/2014<\/span><\/p>\n<p class=\"fatto\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">IL SEGRETARIO<\/span><\/p>\n<p class=\"fatto\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #ff0000;\">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<\/span><\/p>\n<p class=\"fatto\"><a href=\"http:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/DocumentiGA\/Consiglio%20di%20Stato\/Sezione%206\/2006\/200607277\/Provvedimenti\/201400849_11.XML\">http:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/DocumentiGA\/Consiglio%20di%20Stato\/Sezione%206\/2006\/200607277\/Provvedimenti\/201400849_11.XML<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N. 00849\/2014REG.PROV.COLL. N. 07277\/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7277 del 2006, proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Larcher, Renate<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-17534","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-attualita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17534","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17534"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17534\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17534"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coesitalia.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}