DISPOSITIVI
Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.
1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
IL SOPRA CITATO ARTICO NON PREVEDE NELL’ELENCO NE VEICOLI ANAS NE VEICOLI DI P.C., PERTANTO RISULTANO NON OMOLOGATI CON LAMPEGGIANTI BLU/ROSSI!!!
3 Comments
Stefano
Marzo 22, 2010at 12:54 pmSono omologati…
infatti al nuovo Art. 177 in vigore dal 4 gennaio 2009 sono state aggiunte: “e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”
visibile anche nel sito dell’ACI il nuovo Art. 177 a questo link: http://www.aci.it/index.php?id=731
per quanto riguarda i veicoli ANAS in base all’ Art. 12 del cds comma 3 lettera a sono assimilati ai servizi di polizia stradale…
Saluti
Stefano Coes Lazio
MAX
Marzo 22, 2010at 2:11 pmRingrazio Stefano per la delucidazione dell’art. 177…di cui riporto il testo.
1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di PROTEZIONE CIVILE come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (1)
MAX
Marzo 22, 2010at 2:15 pmART.12 cds
Comma 3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e della navigazione e dal personale dell’A.N.A.S.;