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SENTENZE CASSAZIONE ART.172 CDS

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SENTENZE CASSAZIONE ART.172 CDS

Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 20 giugno 2006 (dep. 12 settembre 2006), n. 30065/2006 (955/2006)(1235)

SENTENZA

sul ricorso proposto da S.E., nato il …, avverso la sentenza del 07/07/2004 della Corte d’Appello di Torino;

Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Brusco Carlo Giuseppe;

Sentito il Procuratore Generale Dr. Ferri Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte

OSSERVA

S.E. ha proposto ricorso avverso la sentenza 7 luglio 2004 della Corte d’Appello di Torino che ha confermato la sentenza 9 aprile 2003 del Tribunale di Asti che l’aveva condannata alla pena di Euro 200,00 di multa per il delitto di lesioni colpose lievi in danno di C.V..

I giudici di merito hanno ritenuto accertato che l’imputata avesse per colpa cagionato le lesioni in questione avendo perso il controllo dell’autovettura da lei condotta sulla quale era trasportata la persona offesa.

A fondamento del ricorso si deduce con un primo motivo l’inosservanza od erronea applicazione della legge penale perchè l’affermazione di responsabilità sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni interessate della persona offesa e non sarebbero state accertate le modalità e la causa dell’incidente; con il secondo motivo si deduce invece la mancanza e manifesta illogicità della motivazione perchè i giudici di merito non avrebbero considerato che l’unica causa

dell’incidente era costituita dall’aver omesso, la persona offesa, di allacciare le cinture di sicurezza.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in quanto introduce nel giudizio di legittimità circostanze di fatto che non possono essere apprezzate da questa Corte.

La prima censura proposta dalla ricorrente, oltre che porre in discussione la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito, neppure ne propone una alternativa in presenza di una motivazione adeguata che ha ritenuto accertato che l’imputata avesse perso il controllo del veicolo da lei condotto.

Nè rileva che questa ricostruzione fosse fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa ritenute peraltro attendibili dai giudici di merito.

Sotto diverso profilo la tesi della riconducibilità dell’evento a colpa esclusiva della persona offesa è manifestamente infondata posto che è obbligo del conducente verificare che i trasportati facciano uso delle cinture di sicurezza ed essendo stato accertato in fatto, nel caso in esame, che l’imputata neppure si era preoccupata di invitare la passeggera ad allacciarle.

Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione dei limiti del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.

Non può essere trasportato un passeggero senza cinture
Cass. sez. civ. sentenza n. 3585/2010

La Corte di Cassazione ha stabilito che non si può trasportare un passeggero senza cinture perchè in caso di incidente mortale scatta la condanna per omicidio colposo. Infatti, chi è alla guida non può essere tollerante perchè e’ “titolare di una posizione di garanzia” e deve quindi “prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze”. L’obbligo di indossare le cintura, peraltro, ricorda la Corte, sussiste anche per chi è seduto nei sedili posteriori dell’auto.

CASS. CIV. 4993/2004


Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di renitenza, anche rifiutarne il trasportato o sospendere la marcia.



Svolgimento del processo

Con citazione del 10 luglio 1993 i coniugi Leggio Emanuele e Campo Giovanna in proprio e, quanto al primo, nella qualità di tutore della figlia Leggio Carolina, convenivano davanti al Tribunale di Ragusa la Milano Assicurazioni e Pirosa Giuseppe per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico, subito a seguito delle lesioni gravissime, con coma irreversibile e con invalidità permanente nella misura del 100%, riportata da Carolina Leggio, all’epoca di anni 27, nell’incidente stradale occorsole il 10 aprile 1992, nel mentre viaggiava come trasportata dall’auto, del Pirosa (assicurata con la Milano Assicurazione per la rc), che usciva di strada ed andava a cozzare contro un muro.
Si costituivano i convenuti che resistevano alla domanda.
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 16 febbraio 1996, riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 5% a carico della Leggio, per il mancato uso della cintura di sicurezza, condannava Pirosa al pagamento nei confronti degli attori della complessiva somma di lire 3.158.771.800, oltre rivalutazione ed interessi, nonché la Milano, in solido il Pirosa, fino al limite del massimale di lire 1.500.000.000, oltre rivalutazione ed interessi sulla detta somma.
Avverso questa sentenza proponevano appello la Milano ed il Pirosa. Proponevano appello incidentali gli attori.
La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 10 maggio 2000, ritenuto il concorso di colpa della Leggio nella misura del 30% per il mancato uso della cintura di sicurezza, condannava il P irosa al pagamento, in favore di Leggio Emanuele, nella qualità, della somma complessiva di lire 2.135.908.022, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data dell’incidente ed annualmente rivalutate, fino al passaggio in giudicato della decisione, e detratti gli acconti.
Condannava il Pirosa a corrispondere a Leggio Emanuele la somma di lire 353.663.000 e Campo Giovanna la somma di lire 343.163.000 oltre interessi.
Condannava la Milano al pagamento, in solido con il Pirosa della somma di lire 1.500.000.000, maggiorata di rivalutazione ed interessi.
Riteneva la Corte di merito che a norma dell’articolo 172 del Codice della strada del 1992, il passeggero trasportato aveva l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza durante la marcia; che a tanto non aveva provveduto la Leggio, che era stato sbalzata fuori dell’auto per alcuni metri andando ad urtare con il capo sull’asfalto; che tale circostanza aveva concorso nella produzione delle gravissime lesioni, con coma irreversibile, nella misura del 50%, come accertato dal Ctu ingegnere; che il mancato uso della cintura andava ascritto per il 30% alla trasportata e per il residuo 20% al conducente, che doveva imporre alla Leggio l’uso della cintura; che, per l’effetto, a carico del Pirosa andava affermata la responsabilità del 50% per colpa nella guida e per il 20% per non aver fatto adottare la cintura alla trasportata.
Pertanto la Corte di appello liquidava, con riferimento alla data della decisione, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30% della trasportata, il danno biologico, subito da Leggio Carolina, nella misura di lire 741.201.828; il danno patrimoniale in lire 281.356.194; il danno morale in lire 378.350.000.
Quanto all’assistenza infermieristica e fisioterapica, riteneva la Corte di liquidare il danno in lire 735 milioni.
Ai coniugi Leggio venivano liquidate lire 476.000.000 per danni patrimoniali e per ciascuno dei genitori lire 105 milioni per danni morali, oltre lire 10.500.000 a Leggio Emanuele per la perdita di redditi, per accudire la figlia.
Rigettava la domanda dei genitori di risarcimento del proprio danno biologico, perché non provato.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Pirosa Giuseppe.
Resistono con controricorso gli attori, che hanno anche proposto ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.

 


3 Comments

MAX

Marzo 25, 2010at 5:31 pm

Pubblico alcune sentenze per far riflettere molti di noi, restii ad adottare ciò che è legge!

Francesco

Gennaio 13, 2024at 1:24 pm

Salve,può un bambino minore di anni 3,essere trasportato su un mezzo di categoria M3,senza ritenute e senza persona di almeno 16 anni che lo trattiene?

    MAX

    Gennaio 13, 2024at 5:09 pm

    Buonasera Francesco, alla tua domanda rispondo SI! senza ritenute (probabilmente sotto l’osservazione del genitore) in merito ti incollo quello trovato sul web:
    IN AUTOBUS: un bambino di età inferiore ai 3 anni potrà viaggiare senza particolari accorgimenti su minibus e autobus di categoria internazionale M2 e M3. Un bambino di età superiore ai 3 anni, invece, dovrà essere trasportato utilizzando le cinture di sicurezza di cui l’autobus o il minibus è dotato.
    Come devono viaggiare i bambini in pullman?
    Per neonati e bambini minori di 3 anni (altezza minore di 1.50 mt) la normativa prevede il libero trasporto senza obbligo di misure di sicurezza, purché il viaggio venga compiuto nei sedili posteriori e in compagnia di un accompagnatore con più di 16 anni.10 lug 2019

    Un saluto max.

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