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Risposta del Ministero dei Trasporti luci lampeggianti blu e luci di crociera.

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Risposta del Ministero dei Trasporti luci lampeggianti blu e luci di crociera.

Risposta del Ministero dei Trasporti in merito al nostro quesito inviato il 18 Gennaio 2016 sull’utilizzo dei dispositivi a luci lampeggianti blu e luci di crociera.

nota prot 7119 del 22_03_2016

nota-prot-7119-del-22_03_2016


23 Comments

MAX

Marzo 23, 2016at 10:26 am

Per tutti quelli che… VOGLIONO VISIBILITA’ …senza sapere NULLA!

Dario

Marzo 23, 2016at 11:11 am

Chi controlla i controllori ??? 😉

Leonardo Ferrazzi

Marzo 25, 2016at 9:28 pm

Può non piacere, ma almeno c’è una presa di posizione. Di certo è che hanno espresso la loro posizione solo dietro esplicita richiesta e non sono intervenuti in autonomia per risolvere il problema al nascere (già parecchi anni fa)…

    MAX

    Marzo 26, 2016at 7:00 am

    Che piacere Leonardo, infatti..come molte leggi italiane trovi il “primo” per il “contorno” bisogna farne richiesta!!! Un saluto max.

Francesco

Marzo 25, 2016at 10:20 pm

potresti pubblicare o linkare anche il quesito posto… giusto per avere chiari i termini della questione.

    MAX

    Marzo 26, 2016at 7:04 am

    Buongiorno Francesco e ben arrivato sul blog, rintraccio la fonte e vedo se riesco a percepire la domanda, un saluto max.

    MAX

    Marzo 26, 2016at 10:32 pm

    Francesco.. quesito inviato per mail al suo indirizzo di posta.

Marco

Marzo 26, 2016at 5:36 am

Bastava leggere il CdS dove e’ sempre stato normato con art 177
Come per le sirene che sono omologate solo le bitonali non le fischio od altre sirene stile americane

    MAX

    Marzo 26, 2016at 7:03 am

    Ben arrivato Marco, non tutto cè scritto sul 177!!! o meglio non tutto elencato.. le luci da crociera non sono menzionate e pertanto non omologate..eppure si vedono!!!

Giovanni

Aprile 2, 2017at 4:41 pm

Max buona sera e buona sera a tutti: sarebbe interessante poter leggere la domanda da voi effettuata al momento ministero. Grazie.

Presidente CoES Italia

Aprile 3, 2017at 7:23 am

Ciao Giovanni, nel documento che il Direttore Dott. Piero Marinella del Ministero ci ha inviato, c’è in sintesi la risposta alla nostra domanda inviata in data 18/01/2016, con numero di Protocollo 02/16. Siccome la risposta dello stesso è stata esaudiente e ben chiara, non abbiamo ulteriormente evidenziato sfumature da chiarire.
Concludendo, non ci sono se o ma all’interpretazione del documento, che inoltre riporta un numero di protocollo ministeriale ed è quindi a tutti gli effetti chiaro.
Un caro saluto

Massimo

Novembre 12, 2018at 4:16 pm

Buongiorno. Ho scoperto questa pagina tramite una ricerca su Google. Finalmente un documento ufficiale in merito all’utilizzo delle luci da crociera. Il sito di ASAPS però ad un utente aveva risposto che di fatto se sono utilizzare/montate significa che sono dispositivi omologati e quindi è possibile utilizzarli. In ogni caso mi chiedo come Polizia, CC etc… possano utilizzarli quando il Ministero di fatto ne vieta l’uso. Quindi… dove sta la reale risposta ad oggi anno 2018 ? Grazie 1000!

    MAX

    Novembre 12, 2018at 5:02 pm

    Buonasera Massimo, e ben arrivato sul BLOG, quello che vale è SEMPRE il CDS! e su questo NON sono riportate “opzioni” a riguardo luci da crociera. Al tempo..esisteva una “CIRCOLARE” INTERNA NEGLI ORGANI DI POLIZIA che consigliava le luci da crociera come deterrente per chi delinque, ma questo è ed era una cosa locale che i vari comandanti ne rispondevano personalmente. Rimango perplesso per l’ASAPS …associazione in primis che ne vietava luso!! Anche perchè NON è vero che tutto ciò che è montato sui veicoli ad uso speciale sia OMOLOGATO!! Basti guardare varie associazioni/coperative ecc, che hanno di tutto di più, SIRENA AMERICANA/FISCHIO.. NON OMOLOGATE!!!!! ma i signori allestitori fanno e montano quello che il cliente richiede (basta pagare) Da ricordarsi Sig. Massimo..che raramente qualcuno delle autorità competenti sanzionerà tale uso, ma ..ce di mezzo la compagnia assicurativa..e infine il solito immancabile OMINO NERO che decide la sorte!
    PS, io nel dubbio..NON le userei! Un saluto max.

      Massimo

      Novembre 13, 2018at 6:53 am

      Buongiorno!
      Grazie 1000 per la rapida risposta! Concordo con lei su tutto! Fa sorridere, però, il fatto di vedere sempre più mezzi di soccorso (compresi quelle delle forze dell’ordine) utilizzare queste luci da crociera che, se da un lato potrebbero avere un senso, dall’altro non si capisce perché il Ministero non le autorizzi. Fino ad oggi gli unici che non ho mai visto “sgarrare” sono i Vigili del Fuoco, per lo meno dalle nostre parti. E noi, fortunatamente, siamo una delle poche associazioni che fanno le cose “a norma”, compresa la doppia sirena sempre e solo bitonale che, al di là di quello che qualcuno dice, si sente anche più delle varie americanate 🙂 Un saluto e grazie ancora!

MAX

Novembre 13, 2018at 9:30 am

Bravo Massimo, finalmente qualcuno che rispetta il cds e non improvvisa a piacimento solo perchè si ha una divisa e un lampeggiante!!! Dammi pure del tu Massimo, siamo tra amici. Mi sorge un dubbio sul commento tuo precedente, dove dici che ad un tuo collega l’asaps ha risposto …che se dispositivi sono montati…sono omologati!! Ma tu avevi visto di persona questa risposta? perchè mi sa di interpretazione voluta “personale” se non fosse così…sarebbe bello avere copia. Un saluto.

Vito

Maggio 4, 2019at 2:13 pm

Buonasera, ho trovato questo blog nella ricerca di una risposta al quesito che tutti si sono posti più sopra. Leggendo la risposta del MIT mi è parso di notare che parli esclusivamente delle luci “lampeggianti” blu, e non di luci fisse, cd. “da crociera” come si evidenzia nel titolo. Proprio quì sta il mio dubbio. Infatti, così come ribadito dal MIT, “l’uso dei lampeggianti a luce blu ha l’unico scopo di segnalare la presenza del veicolo nei casi in cui sia necessaria una maggiore visibilità dello stesso” e mai permette di derogare dalle norme del CDS. Per cui, nel caso che mi riguarda e secondo il mio parere, durante i controlli dei limiti di velocità a mezzo di Scout Speed montato su veicolo autorizzato dal MIT, questo DEVE essere ben visibile, così come previsto dalle norme vigenti (oltre che da svariate sentenze), e quindi i lampeggianti a luce blu diventano indispensabili per garantire la necessaria visibilità che serve, nella fattispecie, a fungere da deterrente per gli automobilisti. In caso contrario sarebbe ipotizzabile l’uso dello Scout Speed solo per impinguare le casse comunali. Gradirei conoscere il Vostro parere in merito. Grazie.

MAX

Maggio 4, 2019at 8:41 pm

BUONASERA Sig.VITO, come in tutte le cose-leggi vanno lette ed interpretate a modo, sta di fatto che l’ultima parola è sempre dell’omino nero (giudice) che …a suo piacimento interpreta e giudica. In quanto alla sua sopracitata domanda.. il CDS NON prevede le luci da crociera!!! pertanto tutto quello che non si legge…è VIETATO!!! Il sito ASAPS ( associazione sostenitori amici polizia stradale) ha diversi articoli in merito, che.. sono riservati agli associati (articoli protetti) e che per rispetto non pubblico, ma posso dirle che.. nella risposta del MINISTERO, è chiaro che sono vietate, bensì si menzioni luso per la visibilità, ma questo uso è inteso su situazioni particolari di intervento (NON di marcia) nel senso che se si è in strada per un qualsiasi intervento, è consigliato lasciare le luci lampeggianti/crociera accese.. per far modo che il veicolo venga visto da eventuali mezzi che sopragiungono. Ma NON consentono un andatura in marcia (luci crociera) DA NON confondere con i mezzi della polizia stradale/carabinieri che.. PER UNA LORO DISPOSIZIONE INTERNA e come deterrente alla criminalità usano le luci da crociera…benchè vietate dal CDS! Spero di esserti stato di aiuto, permettendomi di consigliarti il NON uso! anche se in italia tutto si può…questo vale finchè NON succede niente…ma quando succede il solito omino nero sarà molto meticoloso nel rilevare assoluzioni o condanne! Un saluto Max.

Paolo

Novembre 7, 2020at 12:45 pm

Mi allaccio alla discussione.
Corrisponde a verità come mi ha detto persona addetta ai lavori, che quando hanno le luci blu accese, fisse generalmente, i veicoli di soccorso sono impegnati in una chiamata e quindi possono derogare dall’obbligo di fermarsi in caso di richiesta, come sono invece obbligati a fare nelle altre condizioni?
Così mi è stato detto ma non ho trovato riscontri attendibili.
Grazie.

    MAX

    Novembre 8, 2020at 7:56 am

    Buongiorno Paolo, le consiglio di suggerire “alla persona addetta ai lavori” di documentarsi a livello nomativo, giò il fatto che NON ai trovato niente di riscontro , dovrebbe farti pensare… LUCI DA CROCIERA SONO VIETATE! poi se mi parli a livello associazionistico.. ognuno fa a modo suo…ma sempre andando incontro all’opposto del CDS e delle normative in uso. un saluto.

Giacomo

Ottobre 22, 2021at 7:37 am

…e finalmente qualcuno che se ne occupa di questo “ABUSO solo per farsi notare”…o peggio dire, per pura superbia (che è quello che penso). Oltretutto (soprattutto) certe ambulanze, sembrano proprio luna park accesi e MOLTO fatidiosi, data l’elevata potenza di luce, per chi li incrocia su strada, quindi cari signori, limitatevi ad accenderle esclusivamente, insieme alla sirena SOLO nelle EMERGENZE grazie

    MAX

    Ottobre 23, 2021at 6:41 am

    Bravo Giacomo, peccato che hanno “problemi uditivi” e continuano con questo disservizio, oltre a provocare scompiglio agli utenti ignari di tali dispositivi. Segnalato più volte..la risposta.. se ha passato il collaudo va bene così!!!!! Mi auguro che qualche “pignolo” dell’Autorità Giudiziaria faccia il suo e ottemperi alle disposizioni di legge! Un saluto max.

Valter

Gennaio 26, 2024at 9:57 pm

Ma avete letto bene l’oggetto? Fa riferimento alle luci blu lampeggianti…cosa c’entrano quelle di crociera fisse…
Che sono ben menzionate nell’articolo 100 comma 3…che vi riporto qui sotto…

CRI Testo Unico circolazione Art. 100
100 comma 3 leggiamo che: Nelle ore notturne e nelle situazioni di servizio ordinarie, che richiedono oggettivamente una maggiore visibilità del veicolo, di soccorso, possono eccezionalmente essere utilizzate le sole luci blu fisse (c.d luci di crociera) se disponibili.13 nov 2023

    MAX

    Gennaio 28, 2024at 8:01 pm

    Buonasera Valter, si! abbiamo letto bene l’oggetto!!! riporto art.da Lei menzionato ma del CDS..
    Art. 100.

    (Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)

    1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

    2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

    3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

    3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.(6)(9)(10)

    4. [I rimorchi e](7) I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.(11)(12)

    5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

    6. Abrogato(1)

    7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.(1)

    8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.(2)

    9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

    a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

    b) la collocazione e le modalità di installazione;

    c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione.

    10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

    11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.(3)

    12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.006,00 ad euro 8.025,00.(4)(5)

    13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.(4)

    14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

    15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12(8) consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.(4)

    __________________________

    (1) Così modificato dall’art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

    (2) Comma sostituito dall’art. 4 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9.

    (3) Comma modificato dall’art. 4 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9.

    (4) Così modificato dall’art. 21, D. L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

    (5) Pagamento in misura ridotta non consentito. Vedasi art. 202, comma 3-bis C.d.S.

    (6) Comma introdotto dall’art. 11, comma 2, lett. a), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

    (7) Parole soppresse dall’art. 11, comma 2, lett. b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

    (8) Parole così sostituite dall’art. 11, comma 2, lett. c), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

    (9) Si riporta il testo del comma 5, art. 11, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell’archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).»

    (10) Si riporta il contenuto del comma 6, art. 11, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.»

    (11) Si riporta il testo del comma 7 dell’art. 11, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.»

    (12) Si riporta il testo del comma 8, art. 11, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «8. Le disposizioni del comma 4 dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.»

    TESTO UNICO CRI NON RIENTRA NEL CDS!!! e il cds fa legge! Un saluto max.

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