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RD484/1936

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RD484/1936

CRI Dipartimento Sicilia.

Vieni in Croce Rossa … senza stipendio

Strano ma vero. La Croce Rossa italiana, Comitato Regionale della Sicilia, per l’esigenza Abruzzo ha chiesto al personale ausiliario militare di dare la propria disponibilità per l’impiego in zone terremotate ma … rinunciando alla retribuzione.

Sembra che da Roma, secondo alcune informazioni ricevute, personale militare … senza retribuzione, sia già impiegato in zone terremotate.

Poiché il RD 484/1936 non prevede tale tipologia di richiamo, e stabilisce che al personale richiamato spetta il compenso previsto dallo stesso Regio Decreto, la cosa ci è sembrata alquanto anomala ed abbiamo cercato di capire ed abbiamo scoperto che la pretesa della CRI appare del tutto illegittima in quanto le norme di legge prevedono che il personale richiamato a qualsiasi titolo sia regolarmente retribuito e che siano soddisfatte tutte le pertinenze accessorie quali previdenza ed assistenza.

Infatti, in caso di richiamo un disoccupato perde il diritto delle indennità previste dall’ente di assistenza e sugli assegni  dovutegli dalla CRI come disposto dagli art. 116 e segg. Del Regio Decreto 484/36, l’ente CRI deve versare i contributi previdenziali ed effettuare le previste registrazioni.

Nel caso di richiamo di un lavoratore dipendente di azienda privata, questi ha diritto alle indennità previste dal suo CCNL a carico dell’ente previdenziale,mentre  il datore di lavoro, giriconta sul codice H100 (compensando entrate ed uscite) con l’ente previdenziale e paga le indennità. Se il richiamato rinunciasse agli assegni previsti (del trattamento economico disposto dagli art. 116 e segg rd 484/36)  che dovrebbe percepire dalla CRI, questa, deve versare i contributi previdenziali ed effettuare le previste registrazioni.

Nel caso infine di richiamo di un lavoratore “pubblico” il cui ente ha dato il consenso scritto al richiamo, lo stipendio o indennità gli vengono garantite dallo stato per un periodo pre determinato oltre il quale è la CRI che deve provvedere.

Anche in questo caso sugli assegni la CRI deve versare i contributi previdenziali ed effettuare le relative registrazioni.

E’ da precisare che secondo le norme di legge, i contributi previdenziali non sono (nel rapporto richiamato- CRI) nella disponibilità né del richiamato né della CRI, che nella sua qualità di datore di lavoro deve garantire contestualmente registrazione e versare la retribuzione e le  contribuzioni.

Pensiamo che sia appena il caso di ricordare che in caso di omissioni delle registrazioni e al mancato versamento dei contributi per legge si applicano all’ente datore di lavoro “salate” sanzioni.

Ma sarebbe interessante sapere, al di là della correttezza o meno dell’ente CRI, cosa ne pensa l’INAIL di questa richiesta di “disponibilità” all’impiego senza retribuzione, stante la previsione dell’art 224 che prevede l’obbligo, per il personale direttivo e di assistenza dell’associazione CRI, l’assicurazione contro gli infortuni. Regio Decreto 31 gennaio 1904 n. 51 e successive modificazioni.

Appare pacifico che la CRI deve soggiacere al pagamento delle prestazioni personali così come stabilito dagli art.li dagli art. 116 e segg rd 484/36, trattando, l’impiego in CRI, vero e proprio lavoro subordinato e in nessun caso può ritenersi “prestazione” a titolo gratuito né tantomeno la Cri sembra possa chiedere preventivamente al richiamo di rinunciare a ciò che per diritto e legge gli spetta.

Ma anche nella procedura di richiamo alcune cose ci appaiono incomprensibili.

La Croce Rossa Italiana, in Italia, è un ente pubblico che deve soggiacere, comunque, disposizioni di legge e in particolare all’art. 97. della Costituzione.

Le norme di legge prescrivono che nella pubblica amministrazione si acceda per concorso, salvo alcune eccezioni. Questo sarebbe previsto anche per gli impieghi temporanei

L’unica deroga possibile a questa disposizione sarebbe quella  prevista all’art. 10 del 616/1980: “ai fini dell’assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali, nulla è mutato circa la collocazione del Corpo Militare ….” Area che rimane in ambito normativo “speciale” .

Da alcune informazioni e varie letture delle norme, emerge che la CRI avrebbe dovuto indire, preventivamente e in ogni singolo Centro di mobilitazione, le necessarie selezioni per titoli (non dimenticando l’attuale stato di grave crisi economica) e le relative graduatorie aggiornate (periodicamente e regolarmente – ogni quattro mesi): per gli Ufficiali; per i Marescialli; e per il Personale di Assistenza.

Le singole graduatorie avrebbero dovuto confluire (percentualmente in base alla consistenza degli arruolati presenti in ogni Centro) in una graduatoria unica nazionale.

Noi per il momento ci fermiamo qui nell’auspicio che la CRI siciliana possa dare delle risposte o chiarimenti su tutto quanto ma pubblichiamo alcuni stralci dell’ispezione del Dipartimento Generale della Ragioneria dello Stato, relazione che metterebbe in evidenza come il richiamo senza assegni per il personale militare della CRI sia illegittimo (gli omissis sono riferiti a nominativi di persone che per questioni di privacy sono stati cancellati):

pagina -74-…….6.7.2.2 Personale chiamato senza assegni

E’ stato esaminato un campione di provvedimenti autorizzativi con cui sono state richiamate alcune unità per prestare servizio presso Centri di mobilitazione o reparti dell’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della CRI previa rinuncia al trattamento economico.

Tali provvedimenti possono essere distinti in due grandi tipologie:

1. richiamati per prestare servizio presso i servizi istituzionali dell’Ispettorato Nazionale o nei Centri di mobilitazione;

2. richiamati per la partecipazione a corsi di addestramento, formazione o partecipazione ad eventi/manifestazioni.

La notevole consistenza di tali provvedimenti ha consigliato l’Ispettore Nazionale di ripartire i compiti istruttori tra due reparti: così, per i richiami di cui al n. i del precedente elenco l’istruttoria è stata affidata al 10 reparto, mentre per i secondi al 2° reparto dell’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare.

Pagina – 75 –

……..Al fine di disciplinare in maniera uniforme l’istruttoria con la nota del 14.9.2001, prot. 15 CR1/12660, il Presidente della CRI  ricordando che l’art. 29 ha previsto per ciascun richiamo L’autorizzazione del Presidente generale ha diffidato i Presidenti dei Comitati centri di mobilitazione “[..] a disporre qualsiasi tzj,o di richiamo in servizio di personale militare senza autorizzazione scritta della scrivente.” ed ha prescritto che la chiamata del personale che rinunci al trattamento stipendiale doveva avvenire secondo una modalità istruttoria descritta nell’allegato alla nota stessa.

Con ordinanza del 18.9.2003 n. 1706 il Commissario straordinario ha delegato all’Ispettore Nazionale del Corpo militare della Cri il compito di autorizzare il “richiamo in servizio temporaneo dei militari Cri che si sono dichiarati disponibili a prestare servizio con rinuncia alla remunerazione.”. L’adozione dell’ordinanza è avvenuta sulla scorta di un promemoria a firma del Sovrintendente del Corpo militare della CR1.

Con ordinanza n. 21/04 del 17.1.2004 il commissario straordinario88 ha delegato l’ispettore Nazionale del Corpo militare della CRI ad autorizzare “[.1 il richiamo in servizio temporaneo fino a dodici mesi dei militari che trovandosi in posizione di quiescen.za o similari, si siano resi disponibili a prestare tale servizio con rinuncia alla remunerazione stipendiale”.

Con successiva ordinanza n. 98/04 del 6.2.2004, il commissario straordinario89 ha determinato di autorizzare il Vice Ispettore Nazionale del Corpo militare della CRI, in assenza dell’ispettore Nazionale del Corpo, a procedere al richiamo in servizio temporaneo senza assegni.

Non può non osservarsi l’anomalia della scelta operata a favore dell’Ispettore Nazionale la cui nomina non è stata ancora ratificata dal Ministro della Difesa e dall’altro l’assenza di qualsiasi indicazione sui criteri da seguire per procedere al richiamo.

L’esame del campione ha permesso di evidenziare che in ogni provvedimento (che assume un numero progressivo annuale) è indicato il periodo di durata del richiamo oltre che l’assenza di riconoscimento economici ed una generica dizione delle motivazioni per le quali l’unità è stata richiamata.

La genericità della motivazione presente nel provvedimento ha indotto lo scrivente ad esaminare la documentazione trasmessa dal Centro di mobilitazione all’ispettorato Nazionale per l’adozione del provvedimento di autorizzazione.

Dall’esame del campione di fascicoli esaminati è emerso che:

1. in alcuni casi la documentazione pervenuta all’Ispettorato Nazionale del Corpo militare era carente in quanto mancante della prova dell’avvenuto pagamento della quota associativa (omissis) o dell’assenso del datore di lavoro

Pagina  – 76 –

….(omissis) o di una congruente motivazione (omissis) ed ha dato Luogo alla non emanazione del provvedimento autorizzativo;

2. in alcuni casi, nei quali il richiamo è avvenuto, nel fascicolo esibito non è stata rinvenuta la prova dell’avvenuto pagamento della quota annuale di iscrizione alla CRI, o l’assenso del datore di lavoro (omissis);

3. in alcuni casi nonostante la genericità della motivazione, e quindi delle esigenze, che dovevano essere fronteggiate con l’impiego del personale di cui si richiedeva il richiamo il provvedimento autorizzativo è stato adottato (omissis);

4. in alcuni casi (omissis) è stato Io stesso Ispettore Nazionale a richiedere l’assenso del datore di lavoro;

5. In alcuni casi (omissis) agli atti è stata rinvenuta solamente una dichiarazione del Presidente del Centro di mobilitazione con cui si richiede l’unità indicando sia il periodo di richiamo che le motivazione specificando che la documentazione relativa alla richiesta di richiamo è agli atti del Centro di mobilitazione.

Sulla tipologia di richiami con rinuncia al trattamento economico devono essere formulate diverse osservazioni:

  • in molti casi il richiamo è avvenuto per svolgere funzioni amministrative;
  • il richiamo deve sempre avvenire specificando le motivazioni e l’incarico per cui il soggetto viene richiamato non essendo possibile procedere a richiami per sostituire personale assente o carenze di organico;
  • i richiami devono avvenire non per lo svolgimento di funzioni amministrative e quindi per la copertura di presunte vacanze organiche ma solamente per esigenze operative (emergenze in Italia e all‘estero) e addestrative; si tratta di categorie di stretta interpretazione che non sono suscettibili di interpretazione estensiva a pena di illegittimità; se è pur vero che l’impiego di personale che presta ordinariamente la propria attività è supportato da una nutrita serie di garanzie è altrettanto vero che l’utilizzo di personale appartenente a pubbliche amministrazioni per ragioni non riconducibili a quelle ricordate comporta una spesa ingiustificata per il sistema pubblico, (latamente inteso), derivante dalla circostanza che il versamento dello stipendio è comunque garantito dall’amministrazione di appartenenza, a causa dell’impiego illegittimo del personale con una conseguente spesa illegittima;
  • il RD 484/1936 non prevede tale tipologia di richiamo, e stabilisce che al personale richiamato spetta il compenso previsto dallo stesso Regio Decreto; secondo il principio fissato dalla giurisprudenza civile, ma applicabile a maggior ragione al pubblico impiego che dovrebbe presentare maggiori garanzie per il lavoratore al fine di assicurare il completo rispetto dell’art. 97 Cost., “L’atto con cui prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di un Comune abbiano esonerato l’ente territoriale da responsabilità riguardo al pagamento delle retribuzioni maturande (nel quadro di

• -77-    …. vicende connesse con la mancanza del previsto finanziamento regionale), contiene una rinuncia affetta da nullità assoluta per mancanza originaria della causa, in quanto avente ad oggetto diritti non ancora entrati nel patrimonio dei disponenti, e per contrasto con le nonne imperative di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ.” (cfr. Cassazione, Sez. lavoro, Sentenza n. 6766 del 10/07/1998; conformi Cass., Sez. lavoro, Sentenza n. 6857 del 13/07/1998, Cass., Sez. III, Sentenza n. 338 del 18/01/1988); pertanto, poiché la rinuncia alla retribuzione è nulla, e tale tipo di richiamo potrebbe far sorgere oneri non previsti e determinare ipotesi di danno alle casse dell’Ente, appare necessario interrompere tale prassi al fine di evitare l’insorgenza di conseguenze negative per la CRI;


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