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Poliziotto spezzino condannato a risarcire i  danni per un incidente stradale a bordo di un veicolo di servizio

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14 Comments

Beppe

Ottobre 5, 2019at 7:33 pm

Ma scusate.

Se voi autisti dipendenti doveste incorrere, per colpa vostra, in un incidente mentre state guidando l’ambulanza, i vostri datori di lavoro chiederebbero a voi di pagare la riparazione dell’ambulanza?

Chiaramente sto facendo il caso di un incidente in cui tutti noi, anche nella vita privata, possiamo incorrere, perchè capisco che se invece si dimostra che quello ha fatto il deficiente guidando l’ambulanza è un’altra cosa…….e poi lo si potrebbe anche licenziare.

    MAX

    Ottobre 6, 2019at 7:29 am

    Certo BEPPE, l’azienda copre il danno, ma poi si rivalsa sul dipendente…se questo ha sbagliato o non usato le attenzioni opportune!!! Differente la cosa per le associazioni di volontariato, almeno così ad oggi….con i casi successi in zona. Per il licenziamento..al giorno d’oggi …potrebbe anche starci..

Beppe

Ottobre 8, 2019at 8:48 pm

Scusa Max ma c’è qualche cosa che non mi torna.

Facciamo che io e te siamo dipendenti della stessa ditta e facciamo l’identico lavoro, regolarmente ogni giorno, in una cittadina che dista circa 50 km dalla sede della nostra ditta.

Ogni mattina io e te ci vediamo in sede e dopo aver timbrato si parte con il veicolo messoci a disposizione della ditta.

Chi guida? io? ,,,,,col piffero.

Se io devo guidare con il rischio di incorrere per causa mia in uno di quegli incidenti in cui tutti possono incappare, e pagare il costo della riparazione del veicolo del mio datore di lavoro allora è meglio che guidi te Max.

Però se fossi in te, Max, prima di mettermi alla guida del veicolo andrei dal titolare della ditta a dirgli:

– ascolta caro datore di lavoro, se vuoi che guidi io i casi sono due: o assicuri il veicolo con la kasko oppure i soldi della kasko li dai a me.

Ma siccome gli affari si fanno in due se io fossi il datore di lavoro ti risponderei:

– caro Max, facciamo così: io la kasko non la faccio, però se tu nel corso dell’anno mi fai zero incidenti ti dò metà dell’importo che avrei speso per la kasko, nel caso in cui fai l’incidente invece non ti chiedo nulla per riparare il veicolo.

Ecco, questa mi sembrerebbe una soluzione giusta ed equa, rispettosa del principio che tutti noi dobbiamo porre la massima attenzione a quello che facciamo indipendentemente che il veicolo sia coperto con la kasko o meno, ma altrettanto rispettosa, secondo me, del fatto che non si può pretendere che il dipendente si accolli costi per la riparazione di un veicolo da lui, involontariamente, incidentato.

    Cesare

    Ottobre 10, 2019at 12:22 pm

    Ciao Beppe, il tuo discorso non fa una piega… però.. la domanda è, in quel contesto, tu sei pagato per fare cosa? sei dipendente di una azienda privata o pubblica?

Beppe

Ottobre 9, 2019at 10:57 am

Comunque devo ammettere che le più recenti sentenze emesse al riguardo suffragano quanto riportato nel sito di ASAPS.

Ciò non toglie che io non sono comunque d’accordo.

    MAX

    Ottobre 11, 2019at 7:47 am

    Allora Beppe, si è fatto un po di confusione…quello che dici tu, ci sta e non ci sta, nel senso che…io datore di lavoro ti assumo per un determinata mansione…che comporta anche il raggiungimento di un determinato luogo di lavoro, ti affido un mezzo per raggiungere questo luogo, (altrimenti vai tu con i tuoi mezzi propri e a tue spese!!! Di conseguenza (come tutti che guidano) si è responsabili del mezzo guidato, e…se per tua negligenza -colpa. disattenzione, ecc. se succede qualcosa (essendo tu responsabile) PAGHI!!!

Beppe

Ottobre 12, 2019at 9:36 am

Casare, temo di non aver compreso bene la tua domanda, ma magari sotto ti rispondo ugualmente.

Comunque che io sia un dipendente di una azienda privata o di un Ente pubblico, oppure che io sia pagato per guidare quel mezzo oppure che quel mezzo del datore di lavoro lo guidi solo per recarmi a Milano perchè lì svolgo il mio lavoro da imbianchino, per le sentenze che ho letto io non fa alcuna differenza e quindi se fai un danno, il danno al tuo datore di lavoro, o associazione di volontariato, lo devi pagare nè più nè meno.

Questo io lo trovo ingiusto, nel senso che se lavori per un privato il suo utile, è giustificato anche quale remunerazione del cosiddetto RISCHIO DI IMPRESA e tra questi di rischi di impresa io ci metto anche quello che un tuo dipendente incorra in un incidente e ti faccia un danno al mezzo.

Se tu datore di lavoro trasferisci il tuo rischio su di me chiedendomi di guidare il mezzo, allora mi devi corrispondere un certo importo per fare correre, anzichè a te a me, questo rischio.

E quanto dovresti corrispondermi per costringermi a correre questo rischio? io ti risponderei che mi devi dare annualmente una somma pari a quella che io dovrei corrispondere alla società assicuratrice del mezzo per avere da questa anche la copertura della kasko.

Del resto, scusate, se voi autisti di un mezzo di emergenza incorrete in un incidente guidando l’ambulanza, poi vi chiedono di rimborsare il danno da voi causato? E se l’ambulanza da 70.000 € è da buttare, vi chiedono 70.000 €?

    MAX

    Ottobre 12, 2019at 8:25 pm

    Beppe, bello o brutto, le cose stanno così…se l’azienda vuole…paghi il danno causato! (anche i 70.000€)

    Cesare

    Ottobre 16, 2019at 1:43 pm

    Ciao Beppe, per risponderti ti scrivo qui i dettami della responsabilità del pubblico dipendente ( che non ha il dipendente privato)
    La Responsabilità dei dipendenti pubblici.
    Quadro normativo
    Il principio base relativo alla responsabilità dei pubblici dipendenti è dettato dall’art. 28 della
    Costituzione, norma matrice in termini di responsabilità dei soggetti pubblici.
    “I Funzionari e i dipendenti dello stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
    leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
    civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici”.
    I funzionari e dipendenti rispondono dei danni prodotti dal loro comportamento nell’esercizio delle
    proprie attribuzioni:
    • verso terzi (responsabilità civile extracontrattuale – art. 2043 c.c.);
    • verso l’amministrazione di appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere (responsabilità
    amministrativa)
    A) Responsabilità Civile
    E’ la responsabilità che può gravare personalmente sul dipendente pubblico nell’esercizio delle sue
    funzioni ed attività ai sensi dell’art. 2043 c.c. per danni cagionati al cittadino utente.
    L’amministrazione che abbia risarcito il danno al terzo cagionato dal dipendente si rivale agendo contro
    quest’ultimo nei casi di dolo o colpa grave.
    Il dipendente ha una responsabilità personale e diretta qualora, nell’esercizio delle proprie attribuzioni,
    cagioni a terzi un danno ingiusto (violazione dei diritti dei terzi commessa con dolo o colpa grave).
    La sua responsabilità è quindi limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.
    Da ciò consegue che nel caso di fatto commesso con “colpa lieve” sarà configurabile unicamente la
    responsabilità diretta dell’Ente Pubblico; né i terzi possono agire direttamente nei confronti dei
    dipendenti, né l’Amministrazione ha la facoltà di rivalersi per quanto da essa pagato al danneggiato.
    Rimane comunque ferma la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il fatto commesso dal
    dipendente; ciò in virtù del rapporto di “immedesimazione organica” che lega il dipendente con
    l’Amministrazione Pubblica.
    Da ciò deriva che il terzo danneggiato potrà agire:
    • Evento commesso con colpa lieve: nei soli confronti della Pubblica Amministrazione la quale non
    potrà rivalersi nei confronti del soggetto responsabile (manca l’elemento del dolo o colpa grave)
    • Evento commesso con dolo o colpa grave: il terzo danneggiato potrà agire nei confronti del
    soggetto autore del fatto, ovvero congiuntamente nei confronti del soggetto e della Pubblica
    Amministrazione o esclusivamente nei confronti di quest’ultima; la stessa, una volta risarcito il
    danno al terzo, potrà proporre l’azione di rivalsa nei confronti del dipendente responsabile dinanzi
    alla Corte dei Conti (giurisdizione amministrativa) che accerterà il grado della colpa.
    B) Responsabilità amministrativa
    E’ la responsabilità del dipendente pubblico che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal rapporto
    di servizio con la pubblica amministrazione, abbia cagionato un danno (diretto o indiretto) al proprio
    Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica
    Amministrazione. Essa trova il suo fondamento nel rapporto di servizio che lega il dipendente alla
    pubblica Amministrazione.
    La responsabilità amministrativa è personale e limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 1 legge
    20/1/1994).
    E’ quindi evidente che la funzione della responsabilità amministrativa non può coincidere con quella
    della responsabilità civile; mentre quest’ultima ha soprattutto una funzione risarcitoria e di ripristino
    dello “status quo ante”, la responsabilità amministrativa ha natura e finalità pubblicistica, sanzionatoria
    e dissuasiva, al fine di prevenire i comportamenti illeciti dei pubblici dipendenti.
    La responsabilità amministrativa può essere diretta o indiretta:
    1. La responsabilità amministrativa diretta è quella che ricade sui dipendenti pubblici nel caso in cui
    abbiano causato con il proprio operato un danno diretto all’amministrazione, violando obblighi di
    servizio (es. spese superflue; spese non legittime, oneri non incassati; errori di calcolo ecc.).
    2. La responsabilità amministrativa indiretta è invece quella che riguarda i danni causati dal
    comportamento colposo dei dipendenti ad altri soggetti (es. cittadino), che la pubblica
    amministrazione abbia dovuto risarcire in relazione all’obbligo che le deriva in virtù del c.d.
    rapporto di immedesimazione organica (es. danno subito dal cittadino a seguito di errata delibera
    e/o provvedimento ecc.).
    Per il danno arrecato all’amministrazione pubblica (danno diretto) o per quanto questa debba risarcire
    al cittadino danneggiato (danno indiretto) il dipendente pubblico è chiamato a rispondere, per
    responsabilità amministrativa, innanzi alla Corte dei Conti.
    Quindi accanto alla responsabilità civile verso terzi sussiste anche la responsabilità amministrativa.
    Dalle norme sopra citate emerge che il dipendente risponde solo per fatto commesso con dolo o
    colpa grave. Di fatto, quanto previsto in materia di azione del danneggiato in ambito di responsabilità
    civile si applica anche nella ipotesi di responsabilità amministrativa, pertanto:
    • Evento commesso con colpa lieve: il danneggiato potrà agire nei soli confronti della Pubblica
    Amministrazione la quale non potrà agire in rivalsa nei confronti del soggetto responsabile (manca
    l’elemento del dolo o colpa grave)
    • Evento commesso con dolo o colpa grave: il danneggiato potrà agire nei confronti del soggetto
    autore del fatto, ovvero congiuntamente nei confronti del dipendente pubblico e della Pubblica
    Amministrazione o esclusivamente nei confronti di quest’ultima; la stessa, una volta risarcito il
    danno al terzo, potrà proporre l’azione di rivalsa nei confronti del dipendente responsabile dinanzi
    alla Corte dei Conti (giurisdizione amministrativa) che accerterà il grado della colpa.
    Il giudice naturale delle controversie relative alla responsabilità amministrativa è la Corte dei Conti
    secondo quanto previsto dall’art. 103 della Costituzione.

Beppe

Ottobre 16, 2019at 6:34 pm

Urka Cesare… Devo prendere tre giorni di ferie per comprendere bene il Testo da te riportato in relazione ad in incidente guidando un veicolo.

Ma quindi, Cesare, se alle tre di notte facendo manovra in in angolo buio di quel paesello disperso sui monti rovini il paraurti dell’ambulanza… Il tuo Ente chiede a te I soldi per la riparazione?

    Cesare

    Ottobre 17, 2019at 4:29 pm

    Ciao Beppe, in quel caso no, occorre sempre che il danno sia un evento commesso con dolo o colpa grave!!

Beppe

Ottobre 19, 2019at 4:12 pm

Okkavoli…ho fatto l’esempio sbagliato. Hai ragione Cesare.

Allora la riformulo:

Diciamo che alle tre di notte, anzi no….. di pomeriggio, stai rientrando in codice rosso al pronto soccorso.

Arrivi ad una rotatoria con il girofaro e le tua bella sirena, rigorosamente bitonale, accesa.

Prima di immetterti nella rotatoria guardi alla tua sinistra e vedi che la vettura che si è appena immessa nella rotatoria stia frenando per concederti la precedenza.

In quella frazione di secondo tu valuti quindi che ti abbia visto e che intende fermarsi. Purtroppo però hai valutato male e come ti sei immesso nella rotatoria quella frena si, ma bloccando le ruote slitta e sbatte contro la portiera.

“Ma porko mondo” dici tu; poi però, sceso dall’ambualnza e vedendo che la signora che era alla guida era sola e sembra non si sia fatta nulla, la inviti a prendere la targa e ti rimetti alla guida, perchè chi trasporti sembra proprio un rosso di quelli seri.

Fortunatamente i danni all’ambulanza sono limitati, ma si sa che oggigiorno anche quello che sembra una inezia poi per essere messa a posto è necessario sborsare dei bei soldini….diciamo che il danno è di 1.000 €.

Cose che possono capitare, ma tu, Cesare hai commesso una colpa grave, non hai rispettato il Codice della Strada, perchè tu, anche se in codice rosso con le tue belle sirene e girofari accesi, prima di immetterti nella rotatoria avresti comunque dovuto accertarti che chi arrivava dalla tua sinistra ti avrebbe concesso la precedenza e tu evidentemente non l’hai fatto o lo hai fatto ma in quella frazione di secondo hai valutato male le cose.

Ora, Cesare, anche in questo caso ti aspetti che la tua Azienda ti chiederebbe di pagare la riparazione?

Cesare

Ottobre 21, 2019at 3:42 pm

ahahahah Beppe.. ora tocca a me prendere ferie!!
hai scritto tu stesso che il danno è causato da una mancanza di precedenza.. hai scritto che l’ambulanza aveva sirena e lampeggiante accesi.. per cui la macchina avrebbe dovuto dare precedenza!!
comunque… diciamo che l’azienda potrebbe chiederti il pagamento del danno laddove, per esempio, l’ambulanza avesse affrontato l’incrocio o la rotonda ad una velocità troppo alta non dando la possibilità agli altri utenti di udire la sirena, accorgersi dell’arrivo dell’ambulanza cosi da poter dare il passo.

Beppe

Ottobre 21, 2019at 8:14 pm

Ok…. capito

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