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LIMITI!!!!

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LIMITI!!!!

Quali sono, precisamente, i limiti e le facoltà che ha un conducente di veicolo in circolazione d’emergenza?

In questo caso ci soccorre la giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha affrontato casi realmente accaduti ed ha dettagliatamente definito l’ambito in cui un conducente di veicoli in emergenza può “VIOLARE” LE NORME DELLA CIRCOLAZIONE (attenzione a quanto stiamo per definire… non esagerare nel prendersi libertà di guida).

Nella maggioranza dei casi la giurisprudenza di legittimità e ordinaria ha affermato un principio che potrebbe essere riassunto nel modo seguente:

IL CONDUCENTE DI UN AUTOMEZZO IL QUALE CIRCOLI PER SERVIZIO URGENTE CON L’AZIONAMENTO DEI SISTEMI D’ALLARME NON DEVE ANTEPORRE IL PROPRIO DIRITTO DI URGENZA ALLA SICUREZZA E ALLA VITA DEGLI ALTRI UTENTI DELLA STRADA, SICCHE’ E’ TENUTO A CONTEMPERARE L’URGENZA DELLE OPERAZIONI D’INETRVENTO CON L’ESIGENZA DI NON NUOCERE AD ALTRI.

Questo principio DEVE far parte del bagaglio di conoscenze  di ogni conducente di mezzi di soccorso!

Tornando ad esaminare il dettato dell’art. 177 c.d.s. troviamo che richiama i concetti di PRUDENZA e DILIGENZA.

Non si dirà mai abbastanza su questi due principi cardine per la  guida di mezzi in emergenza, infatti i conducenti, pur essendo esonerati dall’osservanza di un buon numero di norme, sono tuttavia tenuti al rispetto delle regole della comune prudenza e diligenza per non porre in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada.

L’obbligo di prudenza implica anche il dovere di tenere una velocità che non costituisca pericolo in relazione alle circostanze di tempo e di luogo.

Un comportamento si può ritenere contrario alla comune prudenza e diligenza quando è prevedibile dall’uomo medio che esso possa generare un danno a persone o cose, o quando è possibile affermare che il danno poteva comunque essere evitato senza grave pericolo per il servizio svolto.

La prevedibilità di un evento o la sua evitabilità dipendono, naturalmente, da una serie di fattori molto variabili ed estremamente diversi anche da persona a persona, tuttavia un dato è certo: il giudizio di prevedibilità o evitabilità di un evento deve essere  compiuto riportandosi al momento in cui si è verificato, valutando se questo appariva o meno come probabile per colui che ha agito (il cosiddetto giudizio “ex ante”).

s) Quali sono i casi concreti contrari alla comune prudenza e diligenza?

Non è possibile quindi elencare esattamente i comportamenti che possono ritenersi contrari alla comune prudenza in quanto estremamente variabili sono le situazioni concrete della circolazione.

Si può perciò solo tentare di tratteggiare un elenco di comportamenti sicuramente contrari alla comune prudenza (anche se si è consapevoli del carattere puramente indicativo di un siffatto elenco) in base alle situazioni che la Corte di Cassazione ha avuto modo di valutare nel corso degli anni.

  • Circolare contromano o sorpassare in prossimità o corrispondenza dei curve o dossi quando al visibilità sia molto limitata;
  • Attraversare incroci a velocità eccessiva senza accertarsi che tutti gli altri conducenti abbiano udito i dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente; tutto ciò in special modo quando si attraversano incroci con semafori disposti al “rosso” o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza;
  • Invertire la marcia su autostrade o assimilate senza avvalersi dell’ausilio di persona a terra che controlli il traffico o comunque senza fare uso della massima cautela possibile;
  • Procedere a velocità manifestatamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione alle circostanze di tempo e di luogo (es.: nei centri abitati, nei luoghi molto frequentati da bambini, in prossimità di lavori, nelle ore notturne , etc.);
  • Usare proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli;
  • Viaggiare sui marciapiedi a velocità eccessiva in relazione alla presenza di pedoni.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha quindi precisato l’ambito operativo dell’esenzione concessa ai conducenti di veicoli di soccorso.

Sintetizzando tutte le massime della Cassazione in materia, si può dire che la norma dell’art. 177 c.d.s. è una norma di compromesso che deve contemperare due opposte esigenze:

1)      l’esigenza della sicurezza della circolazione in generale,

2)      l’esigenza – opposta – della massima rapidità d’intervento dei mezzi di soccorso.

Tale compromesso consiste da una parte nell’esonero dal rispetto delle norme stradali per i conducenti dei mezzi di soccorso, e dall’alta nell’obbligo generico per questi conducenti di tener conto delle regole di comune prudenza e diligenza.

Quindi ad esempio il conducente di un veicolo antincendio che attraversa a velocità sostenuta un incrocio con semaforo rosso, pur non essendo punibile ai sensi dell’art. 146 e 141 c.d.s. (sanzione amministrativa) potrà essere ritenuto responsabile delle lesioni personali cagionate ad altri conducenti o pedoni per non avere usato la massima diligenza imposta dalle concrete circostanze.

In pratica se il nostro conducente attraversa l’incrocio senza accertarsi che gli altri utenti abbiano udito e visto il proprio mezzo e quindi si siano fermati, è responsabile dei danni e delle lesioni eventualmente procurati ad altri…..attenzione, non prendete esempio dal cinema!!


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