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Diritto alla disconnessione: a che punto siamo?

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Diritto alla disconnessione: a che punto siamo?

Diritto alla disconnessione: a che punto siamo?

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La questione relativa al diritto alla disconnessione, si è posta a seguito della pervasività che ormai caratterizza la tecnologia, specie nel contesto lavorativo: vi è un momento della giornata nella quale il lavoratore ha il diritto a non essere connesso a nessun device.
La prima a muoversi in tal senso è stata la Francia: dal primo gennaio 2017 i lavoratori francesi potranno invocare il diritto alla “disconnessione”: è una delle misure contenute nella Loi Travail, la nuova legge sul lavoro oggetto di feroci contestazioni negli ultimi mesi a causa delle norme sui contratti.
A regolamentare tale diritto è l’articolo 55 della legge francese, che stabilisce l’obbligo per l’azienda, con più di 50 dipendenti,  di accordarsi con i sindacati sulle modalità di “disconnessione”. Inoltre al dipendente non potranno essere inviate e-mail, comunicazioni, messaggi o telefonate al di fuori dell’orario di lavoro.

Per quanto riguarda l’Italia, è espressamente riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione all’interno dell’articolo 3, comma 7 del disegno di legge  2229, riguardante il “lavoro agile” approvato dalla commissione in Senato, che recita così: “nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”.

Il diritto alla disconnessione si configura come il diritto di non utilizzare le apparecchiature che servono allo svolgimento agile della prestazione lavorativa senza che dà ciò possano derivare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il punto è che non c’è nulla di praticamente utilizzabile in queste manifestazioni di principio-sottolinea l’avv. giuslavorista Francesco Rotondi founding partner LabLaw- perché in realtà manca tutto: innanzialmete bisognerebbe rivedere qual è l’obbligo, perché se si ha diritto a disconnettersi, si presuppone che esista anche un obbligo a rimanere connesso, cosa che non c’è. Allora questo diritto alla disconnessione diventa più una questione sociologico, perché il diritto alla disconnessione esiste per definizione.Quindi in realtà questa è una norma  che, piuttosto che essere scritta all’interno di un contratto di lavoro è una norma socio-culturale.

Il diritto alla disconnessione, secondo l’avv. Rotondi, dovrebbe avere una finalità: lasciare al lavoratore lo spazio di vita privata, ma questo diritto, così come posto ora, non servirebbe a nulla, se in realtà non viene disciplinata l’intera esecuzione del rapporto di lavoro: si pensi all’ansia di disconnettersi e accedere il mattino dopo alla propria posta aziendale e trovare diverse email che sono state comunque inviate e a cui occorre rispondere.  In tal senso quindi si è addirittura ottenuto uno svantaggio dal punto di vista della prestazione, perché vengo a conoscenza di alcune richieste in un momento successivo.
“Quindi così come declinato e definito, il diritto alla  disconnessione è un vuoto, un nulla come spesso accade quando non si crede in quello che si fa, perché prima di arrivare a determinare i vincoli all’interno dei contratti di lavoro, non bisogna far finta che la nostra vita non sia cambiata come anche la nostra prestazione: se dovessimo disciplinare il diritto alla disconnessione dovremmo anche prendere atto del fatto che fino a ieri, quando il lavoratore entrava in azienda, lavorava e non aveva distrazioni, mentre oggi il diritto alla disconnessione dovrebbe essere un dovere di disconnettersi da tutti i social, che comunque durante la giornata interagiscono nel momento in cui il lavoratore in realtà dovrebbe prestare la propria attenzione al proprio lavoro. Quindi conclude l’avv. Rotondi, occorre sempre che un intervento normativo sia organico perché senza organicità non si arriva da nessuna parte.

http://www.economia.rai.it/articoli/diritto-alla-disconnessione-a-che-punto-siamo/35679/default.aspx


3 Comments

MAX

Febbraio 15, 2018at 7:59 am

Interessante articolo, che come al solito NON si era a conoscenza!!!!

Nek

Febbraio 17, 2018at 12:39 pm

Infatti, molto interessante

MAX

Febbraio 17, 2018at 9:45 pm

…Il diritto alla disconnessione, secondo l’avv. Rotondi, dovrebbe avere una finalità: lasciare al lavoratore lo spazio di vita privata…
Si evidenzia in questa legge..le solite cose fatte all’italiana per capirci!!! Nulla vieta a non rispondere (fuori orario lavoro) ! Oggi tutti hanno un mezzo di comunicazione privato, cell. internet, ecc. ma NON possono importi che tu fuori turno/orario di lavoro devi stare a disposizione h24, ALMENO CHE SUL CONTRATTO DI ASSUNZIONE SIA CITATO QUESTO, come altresì non si è obbligati ad avere cell. posta elettronica, ecc. , sulla REPERIBILITA’ dovrebbe il datore di lavoro fornire un cellulare aziendale, anche se poi diventerebbe complicato riportarlo a fine reperibilità per il dipendente successivo reperibile. Concludendo gira e volta le cose si fanno…come? non è ben chiaro, ma accadono!!!

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