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CINTURE-COMUNICAZIONI-RADIO

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CINTURE-COMUNICAZIONI-RADIO

Cinture di sicurezza e radio?

Per le cinture di sicurezza l’art. 172 comma 8° lettera b) del c.d.s. ci dice che sono esentati dall’obbligo – ma ciò non significa che DEVONO evitare di indossarle – i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza.

Molto chiaro direi.

Si rilevi che:

–    tale facoltà è concessa solo ai soli veicoli antincendio e sanitari,

–          il veicolo si trovi in intervento d’emergenza

–          NON è obbligatorio NON indossarle ma è una facoltà concessa ai soli “addetti dei veicoli”  – ovvero componenti l’equipaggio –  del veicolo antincendio o sanitario.

–          gli eventuali altri trasportati, non facenti parte dell’equipaggio, dovranno essere sempre assicurati con le cinture di sicurezza.

Detto questo è facile comprendere come tutti i componenti l’equipaggio di altri veicoli e servizi, ancorché muniti di sirena e lampeggiante, hanno l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza in ogni condizione di marcia.

In pratica è possibile che l’autista e i sanitari sull’ambulanza non si assicurino, così come i pompieri sull’autopompa, ma tutti gli eventuali trasportati dovranno essere assicurati.

Non possono godere dell’esenzione i veicoli di protezione civile del soccorso alpino.

Ritengo utile sottoporre all’attenzione di tutti la necessità di curare sempre che le cinture di sicurezza siano indossate indipendentemente della facoltà concessa dalla norma. Mi fa specie vedere film americani in cui anche il ladro si allaccia la cintura di sicurezza quando fugge sull’auto rubata mentre noi italiani cerchiamo sempre la possibilità di godere di qualche privilegio che ci consenta di non rispettare una norma di legge anche se questo privilegio potrebbe costarci caro. Riflettiamoci sopra…

Attenzione particolare, e compito ingrato per certi versi, spetterà al conducente che dovrà assicurarsi che tutti i trasportati obbligati ad indossare la cintura di sicurezza lo facciano. Questo perché sono state emesse recenti sentenze che ritenevano, in qualche misura, responsabile il conducente delle lesioni subite dai trasportati che non avevano indossato le cinture di sicurezza: avrebbe addirittura potuto rifiutare di trasportare le persone non allacciate e di riprendere la marcia.

E’ vero però che i casi trattati riguardavano vetture private ma….. non è il caso di dare modo alla giurisprudenza di occuparsene partendo da noi.

Per l’uso delle radio o dei “telefonini” di servizio ci soccorre l’art. 173/2° c.d.s. che dispone molto chiaramente:

“… E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare  cuffie sonore….”

Appare chiaro che NON è possibile usare radio o telefono alla guida, mentre è ovviamente consentito a veicolo fermo.

Si rilevi che “… fare uso…” non è riportato a caso, ma intende vietare tutte quelle operazioni che si possono fare con i moderni apparecchi, ossia non sarà possibile:

  • cercare un nome dalla rubrica,
  • digitare un SMS,
  • rispondere ad una chiamata,
  • inviare una chiamata,
  • cercare una strada col GPS – se collegato alla radio o al telefonino  -,
  • … e quant’altro sia possibile fare con un cellulare o con una radio.

Insomma il conducente devo solo ed esclusivamente guidare – che in emergenza non è cosa di poco conto – e comunque non è possibile che usi gli apparati nemmeno in circolazione ordinaria, come per tutti gli altri utenti della strada.

A tutti quelli che hanno avuto la pazienza di arrivare, leggendo, sino qui, auguro un buon lavoro.

Qualora dovessero emergere inesattezze o imprecisioni, addebitate la responsabilità al solo estensore del presente lavoro che provvederà alle opportune correzioni e modifiche.

È un lavoro in itinere e nulla è mai scontato o assolutamente esatto.

Per lo studio della materia sono stati utilizzati diversi articoli apparsi su riviste specializzate della Polizia Locale ed il pregevole commento all’art . 177 che si trova sulla monumentale opera “Codice della Strada” in 12 volumi della casa editrice EGAF.

Commiss. Agg. Mario Modica,

(Comandante della convenzione di P.L. tra i comuni di Lierna, Abbadia Lariana e Mandello del Lario – LC-).


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