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CERTIFICATI

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CERTIFICATI

Certificati di malattia on line, al via il periodo transitorio

Presentazione

A partire dal 19 giugno 2010 i certificati medici, in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica.

Scade in quella data, infatti, il periodo transitorio durante il quale è ancora possibile ai medici rilasciare il documento in forma cartacea.

Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010 pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2010,  ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico  dei  dati  delle  certificazioni  di  malattia  al  sistema di accoglienza centralizzata (SAC). Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il medico curante può procedere all’invio on line.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.1/2010, ha dettato le relative indicazioni operative.

E’ il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, che ha modificato il decreto 165/01,  a prevedere che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico  o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione dei certificati nel settore privato.
Una volta ricevuto il certificato l’Inps lo invia immediatamente  sempre per via telematica all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Cosa deve fare il lavoratore

Nel corso della visita medica  il lavoratore deve fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; inoltre deve fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza  comunicato all’amministrazione.
Può chiedere copia cartacea del certificato o che gli sia inviata copia alla propria casella di posta elettronica.

I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni. Infatti l’invio telematico soddisfa tale l’obbligo; rimane fermo, invece, l’obbligo di segnalare tempestivamante la propria assenza  e l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica è un illecito disciplinare e in caso di reiterazione comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione.

Fonte: Ministero per la pubblica amministrazione e l’inovazione


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