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ATTENZIONE!!!!!

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ATTENZIONE!!!!!

Ambulanza? Guai a chi non è prudentissimo

Ambulanza? Guai a chi non è prudentissimo

Se c’è un’ambulanza con la sirena attiva, l’attenzione non è mai abbastanza.

Lo sanno tutti: se un’ambulanza ha la sirena attiva, passa per prima. Ma questo caso è un po’ particolare, e la relativa sentenza (8407/2011) della Cassazione è delicatissima.
Tempo fa, un’ambulanza, con il dispositivo supplementare di allarme in azione, impegna un incrocio in città a 80 km/h, transita col semaforo abbondantemente rosso. Siamo di giorno, piove, la strada è bagnata e l’asfalto scivoloso.

Un veicolo di un privato, allo stesso incrocio, passa col verde. L’impatto è violentissimo: l’uomo sul veicolo privato muore. Per stabilire con esattezza le responsabilità dell’accaduto, la battaglia legale è lunga. Alla fine la Cassazione ribadisce quanto emerso in secondo grado di giudizio: la colpa del sinistro per un terzo è del conducente dell’ambulanza, e per i restanti due terzi del guidatore del mezzo privato.

Un concorso di colpa basato sulle condizioni meteo, sulla velocità, sul fatto che il conducente del veicolo privato non è stato comunque prudente a sufficienza. In particolare, la colpa del privato è stata di non essere riuscito a dimostrare né l’adeguatezza della velocità né di aver arrestato il proprio mezzo tempestivamente. Il tutto in rapporto all’avvistamento della ambulanza, alla percezione acustica della sirena.

È una valutazione difficilissima da dare, di volta in volta, per i giudici. Come stabilire se una moto o un’auto procedevano con sufficiente prudenza? Come capire se proprio non c’era modo per arrestarsi in tempo? Serve mettersi nei panni di un motociclista che, col semaforo verde, impegna tranquillamente l’intersezione: come attendersi un’ambulanza che passa a 80 km/h col rosso, e con la pioggia?

Per quanto attiene a quel terzo di responsabilità del guidatore dell’ambulanza, la Cassazione è chiara: “Il conducente di autoveicoli della Polizia, dei Vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le ‘sirene’ in funzione, è esonerato dall’osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Quindi, “in caso di sinistro, resta onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, pur se la inevitabilità altrimenti dell’evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza”.


19 Comments

Nek

Luglio 29, 2011at 2:46 pm

Ben fatto, mi spiace però per il motociclista morto.
Io personalmente avrei almeno diviso a metà la colpa visto che l’ambulanza è arrivata a transitare sull’incrocio a 80 km orari con il rosso…robe da pazzi!

MAX

Luglio 29, 2011at 2:53 pm

Sono curioso… vedo se riesco a trovare l’articolo dell’epoca dei fatti…sotto sotto qualcosa mi puzza!! 😉

alessandro toscana

Luglio 29, 2011at 5:19 pm

io non sono affatto d’accordo con la sentenza,mi auguro che sia emerso qualcosa che noi non sappiamo perchè se un conducente di un mezzo di soccorso che affronta un incrocio con il semaforo rosso a 80 all’ora ammazza una persona che con il proprio mezzo stava attraversando con il verde l’incrocio medesimo si prende solo un terzo della colpa siamo veramente all’assurdo….un conducente di ambulanza che attraversa un incrocio con il rosso a 80 km/h non deve più essere messo nelle condizioni di guidare neanche un triciclo…..non può esserci nessuna emergenza che possa giustificare un comportamento di guida simile……Questo è un pazzo criminale…..punto e basta…..L’ambulanza serve per salvare vite umane non per spezzarle……..senza contare che con quel comportamento scellerato ha messo in pericolo di vita anche il resto dei componenti dell’equipaggio…poteva essere una strage altro che cazzi……

Edo

Luglio 29, 2011at 8:14 pm

80 Km orari su un incrocio con semaforo rosso??????(con l’aggravante della pioggia???????)Se fossi il presidente dell’associazione al provetto pilota farei pagare tutti i danni e poi gli farei guidare una cariola………………………purchè non in emergenza!!! COMPLIMENTI.

    MAX

    Luglio 29, 2011at 8:19 pm

    Ah ma ci sei? ogni tanto sbuchi EDO, ricordati che aspetto ancora qualcosa via fax/mail!!!!!!!!
    tornando al commento…neanche la cariola!!! 😉

maicol

Luglio 30, 2011at 8:12 pm

Caro mio questo pirata non sa che in prossimita di un incrocio spece quelli regolamentati da semaforo ti devi acertare che ti venga data precedenza, e se necessario fermarsi. IO prima gli farei fare un bel corso di Formazione di Guida Sicura dei veicoli di Emergenza sanitari Naturalmente quello del nostro centro di formazione facendoglielo pagare 2.000,00 € solo per lui e poi fargli fare gratis il corso a qualche collegha che lo vorebbe fare e non a possibilità finaziare per farlo.. e poi lo mandere a guidare la carrozine delle bambole.

    marco camillo bianchi

    Marzo 13, 2020at 5:00 pm

    Una ambulanza mi ha investito sbucando da dietro un pullman in curva, con strisce continue invadendo completamente la mia corsia. Ero in moto. Ginocchio fratturato, tre ore in chirurgia. Cinque giorni in trazione. Ho dovuto anche pagare una multa e il lavaggio della strada. È pazzesco. Sembra abbiano l’immunitá. Ma è chiaro. L’intero sistema si basa sui volontari e quindi sono una categoria protetta con licenza di fare quel cazzo che vogliono.

      MAX

      Marzo 14, 2020at 6:02 pm

      Buonasera Marco, sarebbe utile sapere a quando risale il suo incidente, nel blog inserisco tutti quello che trovo sul web, vorrei capire.. sta di fatto che …in molti casi…corrisponde le sue ultime tre righe!!! Ma veniamo ai fatti, saprebbe dirmi se l’ambulanza era in sirena? e…che sirena aveva? perchè l’unica sirena omologata è la bitonale, tutte le altre…fischio-americana ecc. sono illegali!!! Ciò non toglie che se pur avendo i sistemi d’emergenza omologati, il comportamento …che lei descrive dell’ambulanza, NON è nel rispetto della prudenza e diligenza che l’articolo 177 del Codice Della Strada impone!!! Purtroppo giudice che trovi…sentenza che hai! Vorrei approfondire questo, se, anche privatamente per mail, mi dasse ulteriori informazioni del sinistro avvenuto. Un saluto Max.

Stefano

Luglio 30, 2011at 10:50 pm

Scandaloso. 80km orari (che poi vengono calcolati al momento dell’impatto e quindi la velocità era forse superiore) con semaforo rosso..,
Come dice Max, qui qualcosa puzza.

Stefano

Luglio 30, 2011at 11:03 pm

VIVA L’ITALIA.
Leggete bene… la sentenza dice che il conducente della vettura doveva dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto.
Ma come fa un morto a difendersi? I parenti avrebbero dovuto chiedere una seduta spiritica?
Assurdo !!!

Corte di Cassazione – Sentenza n. 8407/2011
Aprile 13, 2011 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari

Incidente stradale il conducente di un autoveicolo decede a seguito dello scontro con un’autoambulanza – L’Autoambulanza non si è fermata a un incrocio non rispettando lo stop imposto dal semaforo che segna il rosso ma la colpa della causazione del sinistro è attribuita al conducente del veicolo

Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. – Sent. del 12.04.2011, n. 8407

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza 26 maggio – 3 agosto 2009 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pistoia del 30 maggio – 2 novembre (2005, dichiarava il concorso di colpa del defunto M. B. (rispettivamente marito e padre dei tre attori) in relazione al sinistro stradale del 1 5 settembre 1990, rideterminando nella minor somma di Euro 58.967,11 il residuo credito degli attori nei confronti dei tre convenuti: F. R., Croce Verde e spa M. assicurazioni, rispettivamente conducente e proprietario e compagnia di assicurazioni della autoambulanza, interessata dall’incidente.
2. La Corte territoriale condannava dunque gli attori a restituire quanto ricevuto in più in forza della decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente dell’ambulanza per avere impegnato l’incrocio con luce semaforica rossa e condannava, d’altro lato, gli eredi B. nei limiti della quota ereditaria e la società N. M. assicurazioni, presso la quale era assicurata la vettura condotta dal B. , al risarcimento dei danni materiali riportati dall’ambulanza, nei limiti dei due terzi di responsabilità riconosciuti a carico del B. La responsabilità del B., ad avviso dei giudici di appello, era da ravvisare nel fatto di non avere dato la precedenza all’ambulanza. Proprio per le avverse condizioni atmosferiche del momento, e della strada bagnata, il B. avrebbe dovuto approssimarsi al crocevia con una andatura particolarmente moderata e con la massima cautela.
3. Doveva ritenersi accertato, sulla base degli accertamenti disposti e delle risultanze probatorie, che il B. non aveva sentito la sirena dell’ambulanza o che comunque l’aveva avvertita con colpevole ritardo, così violando il precetto costituito dall’allora vigente art. 126 del codice della strada, che gli imponeva l’obbligo di arrestarsi all’incrocio e di lasciare libero il passo al mezzo di soccorso.
4. I giudici di appello rilevavano poi che il conducente dell’ambulanza, che pacificamente aveva superato l’incrocio con il semaforo rosso, non poteva ritenersi esente da qualsiasi responsabilità. Il disposto dell’art. 126 del codice della strada (vigente all’epoca dei fatti) – sottolinea la sentenza della Corte d’appello – non esime i conducenti dei mezzi di soccorso dal generale dovere di attenersi comunque al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza e di adottare tutte le cautele idonee a prevenire pericoli per la pubblica incolumità.
5. Avverso tale decisione, la moglie ed i figli di M.B. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
6. Resistono con distinti controricorsi la M. assicurazioni e la Croce verde.
7. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, violazione dell’art. 115 e 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. I giudici di appello erano giunti ad affermare il prevalente concorso di colpa del B. unicamente sulla base della perizia espletata nel giudizio penale, senza tener conto delle diverse conclusioni cui era giunto il consulente tecnico nominato dall’ufficio nel giudizio civile e della testimonianza resa dal T., presente sul luogo del sinistro. Nel contrasto delle diverse risultanze, il giudice del merito avrebbe avuto l’onere di motivare compiutamente le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni dell’ausiliario da lui nominato. Le risultanze della perizia penale utilizzate dalla sentenza di appello erano da considerare scarse ed incomplete. Inoltre, i giudici di appello non avevano tenuto conto di numerose circostanze di fatto che deponevano per una maggiore difficoltà di percepire rumori dall’esterno della vettura (pioggia battente, finestrini chiusi, tergicristalli in funzione, traffico intenso). I giudici di appello avevano dato maggior credito alla deposizione resa dalla teste A. (che aveva affermato di aver avvertito la sirena) rispetto alle dichiarazioni rese dal teste T., che si trovava a pochi metri di distanza dal luogo dell’incidente ed aveva dichiarato di non aver sentito la sirena della ambulanza.
8. Il consigliere relatore ritiene che sia possibile definire il giudizio con una pronuncia di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 375 primo comma n. 5 c.p.c.
9. Attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di diritto, i ricorrenti in buona sostanza sollecitano una diversa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.
10. Il giudice civile, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, può ben utilizzare le risultanze di una perizia resa in sede penale (anche se questa si ponga in contrasto con le acquisizioni della consulenza tecnica di ufficio disposta in sede civile) purché dia motivazione delle ragioni che lo portano a condividere le conclusioni cui è giunto il perito in sede penale. Tale conclusione appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi (Cass. 16 maggio 2006 n. 11426, e 11 agosto 1999 n. 8585).
11. Sfugge dunque a qualsiasi censura la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, che ha attribuito la responsabilità del sinistro per 1/3 al conducente dell’ambulanza e per 2/3 al conducente dell’auto. Al conducente dell’ambulanza i giudici di appello hanno attribuito il concorso di colpa per avere affrontato l’incrocio ad una andatura di 70/80 km/h, in centro cittadino, in pieno giorno, con pioggia battente e strada bagnata.
12. Il F., hanno sottolineato i giudici di appello, “avrebbe dovuto rallentare e una andatura più prudenziale gli avrebbe verosimilmente consentito di frenare e di evitare la collisione con la macchina che sarebbe potuto passare indenne, tanto più tenendo conto delle modalità dell’urto (l’ambulanza ha colpito la Opel sulla fiancata anteriore, segno che l’auto era entrata sull’incrocio in anticipo rispetto al veicolo di soccorso)”.
13. La sentenza impugnata è dunque in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte: “il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le “sirene” in funzione, è esonerato dall’osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro (nella specie, investimento pedonale), resta onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 comma primo cod. civ.), pur se la inevitabilità altrimenti dell’evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza” (Cass. 18 dicembre 1996 n. 11323).
14. E, sotto altro profilo: “nel caso di scontro di veicoli, l’entità della prova liberatoria, che uno dei conducenti deve fornire per vincere la presunzione di pari concorso di colpa stabilita dal secondo comma dell’art. 2054 c.c., deve essere determinata non in astratto, ma in rapporto alla concreta situazione della circolazione. Pertanto, il conducente di un’auto scontratasi con un’autoambulanza avente il dispositivo supplementare di allarme in azione è tenuto, al fine suddetto, a dimostrare positivamente – oltre l’adeguatezza della velocità da lui mantenuta – di aver arrestato il proprio veicolo tempestivamente, in rapporto non soltanto all’avvistamento della ambulanza ma anche alla percezione acustica della sirena azionata dalla stessa” (Cass. 18 febbraio 1980 n. 1180).
Conclusivamente, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, potendo essere dichiarato inammissibile o rigettato in quanto manifestamente infondato (art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.)”.
2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione.
Anche atteso che la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti:
– da un lato, prescinde totalmente sia dalle considerazioni ampiamente svolte nella sopra trascritta relazione al fine di dimostrare la manifesta infondatezza del ricorso, sia dalla puntuale – assolutamente pacifica – giurisprudenza di questa Corte regolatrice richiamata nella detta relazione a fondamento delle conclusioni ivi raggiunte;
– dall’altro, si esaurisce nella soggettiva valutazione, da parte della stessa difesa dei ricorrenti, che il proposto ricorso è ammissibile e fondato;
– totalmente prescindendo da una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice costante nell’affermare:
– e che in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Tra le tantissime, Cass. 18 aprile 2007, n. 9243; Cass. 5 giugno 2007, n. 13085; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4009; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809);
– e che, comunque, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. – contemporaneamente – deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 2 novembre 2010, n. 25127; Cass. 13 ottobre 2010, n. 22298; Cass. 26 aprile 2010, n. 9908; Cass. 30 marzo 2010, n. 7626; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394, tra le tantissime).
Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come dispositivo, in favore dei controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 4.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge, in favore della M. Assicurazioni s.p.a. e in Euro 200,00, oltre Euro 3.500,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge in favore della Croce Verde.

Depositata in Cancelleria il 12.04.2011

    MAX

    Luglio 30, 2011at 11:19 pm

    Poi un giorno mi spieghi come fai!!! Complimenti Stefano per aver rintracciato la sentenza!!!

Stefano

Luglio 30, 2011at 11:05 pm

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Incidente stradale il conducente di un autoveicolo decede a seguito dello scontro con un’autoambulanza
Aprile 13, 2011 · Categoria Articoli e Pubblicazioni

L’Autoambulanza non si è fermata a un incrocio non rispettando lo stop imposto dal semaforo che segna il rosso ma la colpa della causazione del sinistro è attribuita al conducente del veicolo

Il giudice civile può ben utilizzare le risultanze di una perizia resa in sede penale, anche se questa si pone in contrasto con le acquisizioni della consulenza tecnica di ufficio disposta in sede civile, purché dia motivazione delle ragioni che lo portano a condividere le conclusioni cui è giunto il perito in sede penale. Tale conclusione appare in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o anche tra altre parti, al pari di qualsiasi altra produzione delle parti stesse e lo stesso giudice può quindi trarre elementi di convincimento e anche attribuire valore di prova esclusiva a una perizia disposta in sede penale, a maggior ragione se la stessa sia stata predisposta in relazione a un giudizio avente a oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi.

Così la Cassazione con la Sentenza n. 8407/2011. L’affermazione ci lascia perplessi. Il giudice può liberamente dare credito a una perizia invece che a un’altra ? Ma che il giudice è anche un perito ? Il caso. La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pistoia, dichiarava il concorso di colpa del defunto conducente di un autoveicolo, in relazione al sinistro stradale in cui il suddetto conducente si era scontrato con un’autoambulanza, rideterminando nella minor somma di Euro 58.967,11 il residuo credito degli eredi nei confronti dei tre convenuti, ovvero il conducente dell’autoambulanza, il proprietario della stessa e la compagnia di assicurazioni della autoambulanza, interessata dall’incidente.
Il giudice di appello condannava quindi gli eredi a restituire la maggior somma ricevuta, in forza della decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente dell’ambulanza per avere impegnato l’incrocio con luce semaforica rossa. La responsabilità del conducente del veicolo, ad avviso dei giudici di appello, era da ravvisare nel fatto di non avere dato la precedenza all’ambulanza. Proprio per le avverse condizioni atmosferiche del momento e della strada bagnata, il conducente del veicolo avrebbe dovuto approssimarsi al crocevia con una andatura particolarmente moderata e con la massima cautela. Doveva ritenersi accertato, sulla base degli accertamenti disposti e delle risultanze probatorie, che il conducente non aveva sentito la sirena dell’ambulanza o che l’aveva avvertita con colpevole ritardo, così violando il precetto che gli imponeva l’obbligo di arrestarsi all’incrocio e di lasciare libero il passo al mezzo di soccorso. Avverso tale pronuncia, gli eredi dell’automobilista hanno promosso ricorso per Cassazione. Inutile, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la pronuncia impugnata. I ricorrenti hanno dedotto l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in merito un fatto controverso e decisivo del giudizio, avendo affermato il prevalente concorso di colpa del conducente del veicolo, solo sulla base della perizia espletata nel giudizio penale, senza tener conto delle diverse conclusioni cui era giunto il consulente tecnico nominato dall’ufficio nel giudizio civile e della testimonianza resa dal un passante presente sul luogo del sinistro, il quale aveva affermato di non aver udito la sirena dell’autoambulanza. Ma, ad avviso della Corte, la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello sfugge a qualsiasi censura, avendo attribuito la responsabilità del sinistro per 1/3 al conducente dell’ambulanza e per 2/3 al conducente dell’auto. Al conducente dell’ambulanza i giudici di appello hanno attribuito il concorso di colpa per avere affrontato l’incrocio a una andatura di 70/80 km/h, in centro cittadino, in pieno giorno, con pioggia battente e strada bagnata. Di contro, il conducente di un’auto scontratasi con un’autoambulanza avente il dispositivo supplementare di allarme in azione è tenuto, al fine suddetto, a dimostrare positivamente, oltre l’adeguatezza della velocità mantenuta, di aver arrestato il proprio veicolo tempestivamente, in rapporto non soltanto all’avvistamento della ambulanza ma anche alla percezione acustica della sirena azionata dalla stessa. Nel caso di specie, il conducente non aveva sentito la sirena dell’ambulanza o l’aveva avvertita con colpevole ritardo. Colpevole ritardo ? Ci vuole una torcia per andare a scovare la colpa.
Anna Teresa Paciotti

    MAX

    Luglio 30, 2011at 11:25 pm

    Già… proprio W L’ITALIA… ognuno interpreta la legge a suo piacimento!

Maicol

Luglio 31, 2011at 10:02 am

Sono daccordo con Max diceva sempre il vecchio presidente del Co.E.S. puglia il mitico Mino Morgese cario mio la Legge Italiana e a interpretazione del Giudice di turo sepce quando e inplicata una Publica Aministrazione.

alessandro toscana

Luglio 31, 2011at 8:50 pm

Questa è una sentenza allucinante….non ho altro da dire….oltretutto può creare un precedente pericoloso,anzi le sentenze della cassazione fanno giurisprudenza……una cosa da terzo mondo…da rivoulzione……VERGOGNA….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Stefano

Luglio 31, 2011at 10:10 pm

Max ti spiegherò come faccio… questo si chiama “lavoro in team”…. ma dov’è Beppe???

    MAX

    Agosto 1, 2011at 10:51 am

    Beppe???? chiederò a ” CHI LA VISTO” 😉 Beppe ci manchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Stefano Balboni

Agosto 1, 2011at 10:37 am

Solo un particolare, che esula dalla sentenza. Si parla dell’allora vigente art. 126 del codice della strada, quindi quello vigente fino al 31/12/1992. Infatti dal 1/1/1993 il 126 del vecchio codice è stato sostituito dal ben noto art. 177: Direi una giustizia un po’ lenta…..!!!!

Stefano

Agosto 1, 2011at 6:19 pm

Esatto Stefano B. concordo con quanto da te evidenziato.
Ma la legge Italiana si sa…..

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